ABSTRACT: L’articolo esamina il processo di secolarizzazione del diritto penale avviato con l’Illuminismo, che ha condotto al superamento della concezione teocratica del reato. Da peccato contro l’ordine divino, il reato diventa lesione di un bene giuridico. Si analizzano i contributi di Montesquieu e Beccaria e si evidenzia come la laicizzazione del diritto abbia favorito la nascita dello Stato di diritto e il riconoscimento dei diritti individuali, anche contro antiche discriminazioni giustificate da motivazioni religiose.
1. DALLA TEOCRAZIA ALLA RAGIONE: LA SECOLARIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE E LA NASCITA DELLO STATO DI DIRITTO
Uno dei momenti di svolta più significativi nella storia del diritto occidentale si colloca nell’età dei Lumi, quando i principi del pensiero liberale e razionalista iniziarono a permeare le strutture giuridiche e istituzionali degli Stati europei. Tra i contributi più incisivi di questa trasformazione vi è l’introduzione del principio della separazione dei poteri, formulato da Montesquieu ne “Lo spirito delle leggi” (1748). Secondo il filosofo francese, un ordinamento giusto e razionale deve distinguere e separare il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, ciascuno autonomo e indipendente, per evitare ogni forma di arbitrio e oppressione.
Tuttavia, oltre a questo assetto istituzionale, l’Illuminismo contribuì in maniera determinante anche a una profonda riformulazione del diritto penale, superando la concezione arcaica e teocratica del reato.
2. DAL REATO COME PECCATO AL REATO COME LESIONE DI UN BENE GIURIDICO
In epoca premoderna, e in particolare negli ordinamenti di matrice teocratica o fortemente influenzati dalla religione, la commissione di un reato era concepita come violazione dell’ordine divino, e dunque il reato stesso si identificava con il peccato. Il diritto penale aveva quindi una funzione eminentemente moralizzatrice, costituendo lo strumento con cui lo Stato (talvolta coincidente con l’autorità religiosa) sanzionava i comportamenti contrari alla legge divina.
Con l’avvento dell’Illuminismo e il progressivo processo di secolarizzazione del diritto, questa visione venne radicalmente sovvertita. Pensatori come Cesare Beccaria, autore del celebre “Dei delitti e delle pene” (1764), introdussero una nuova prospettiva: il reato non è più un’offesa a Dio, bensì un atto umano antigiuridico, colpevole e lesivo di beni giuridicamente tutelati dall’ordinamento. Il diritto penale divenne dunque uno strumento laico e razionale, finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali, piuttosto che al controllo morale della condotta individuale.

3.IL SECOLARISMO DEL DIRITTO E LA COSTRUZIONE DELLO STATO DI DIRITTO
Il concetto di secolarismo giuridico si riferisce proprio a questo distacco progressivo del diritto dall’autorità religiosa, a favore di una normativa fondata su principi razionali, democratici e universali. In tale prospettiva, il diritto non è più espressione di un ordine morale eteronomo, bensì di una volontà legislativa positiva, fondata sul consenso sociale e sull’uguaglianza di tutti davanti alla legge. La distinzione tra illecito penale e peccato morale rappresenta uno degli elementi cardine di questa evoluzione.
Nel diritto contemporaneo, si considera reato qualsiasi condotta colpevole, tipica, antigiuridica e punibile, che leda un interesse ritenuto meritevole di tutela. La legittimazione della pena risiede nella necessità di salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza collettiva e i diritti individuali, e non più nell’espiazione di una colpa divina. Nel caso del reato di omicidio, ad esempio, il legislatore individua preliminarmente il bene giuridico tutelato (la vita umana), e di conseguenza punisce chiunque ne attenti l’integrità.
L’introduzione dei principi liberali e illuministici ha quindi segnato una svolta irreversibile nella concezione del diritto, e in particolare del diritto penale. La separazione dei poteri, il rifiuto della tortura e delle pene crudeli, la laicizzazione dell’illecito penale e la centralità dei diritti dell’uomo sono conquiste che hanno gettato le fondamenta del moderno Stato di diritto.
4. LA CRIMINALIZZAZIONE DELL’OMOSESSUALITÀ E IL DOPPIO VINCOLO DELLA FEDE
Tra le distorsioni più gravi generate da un diritto ancora soggetto all’influenza religiosa, vi è stata per secoli la criminalizzazione dell’omosessualità, giustificata in nome di una presunta incompatibilità con le dottrine religiose più diffuse. In numerosi contesti, si è agito come se tutti i cittadini di uno Stato dovessero necessariamente aderire alla fede dominante, imponendo una morale univoca e negando il pluralismo delle coscienze.

Questo rappresenta un doppio vincolo oppressivo della libertà: da un lato, si obbligano i cittadini a conformarsi a una specifica religione; dall’altro, si vietano determinati comportamenti (come, nel caso specifico, l’amore tra due persone dello stesso sesso) in nome di una morale che non tutti condividono. Grazie a questi sviluppi, il diritto ha potuto emanciparsi dalla teologia e dalla morale religiosa, assumendo una struttura autonoma, razionale e orientata alla tutela della dignità umana. È proprio in questa trasformazione che si può rinvenire una delle più alte espressioni del pensiero giuridico moderno.
Piero Gobetti, sulla sua rivista La Rivoluzione Liberale, scrisse una frase che ancora oggi molti dovrebbero fare propria:
“Lo Stato non professa un’etica, ma esercita un’azione politica.”
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- “Lo spirito delle leggi”, Charles-Louis Montesquieu, 1748.
- Dei delitti e delle pene”, Cesare. Beccaria, 1764.
- “La Rivoluzione Liberale – anno II – n. 26 – 11 settembre 1923”, Piero Gobetti.