ABSTRACT: Il Processo di Norimberga, celebrato dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946 dinanzi al Tribunale Militare Internazionale (IMT), costituisce l’archetipo della giustizia penale transnazionale. Istituito dalle quattro potenze alleate (Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica) in base all’Accordo di Londra, il processo intendeva giudicare i principali leader politici e militari del regime nazista per crimini di portata senza precedenti. L’analisi si concentra sulle ratio politiche e giuridiche che ne hanno determinato la nascita, sulla controversa base normativa della Carta di Norimberga e, soprattutto, sulle sue conseguenze rivoluzionarie, ponendo le basi per il concetto di responsabilità penale individuale nel diritto internazionale e per l’istituzione della Corte Penale Internazionale.
SOMMARIO: 1. LA GENESI DEL PROCESSO: NECESSITÀ POLITICA E FONDAMENTO GIURIDICO. – 2. LE SFIDE GIURIDICHE E LA RISOLUZIONE INNOVATIVA DELL’IMT. – 3. L’EREDITÀ GIURIDICA E LA TRNASIZIONE AL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE MODERNO. – CONCLUSIONI.
1. LA GENESI DEL PROCESSO: NECESSITÀ POLITICA E FONDAMENTO GIURIDICO.
La volontà di punire i crimini nazisti emerse molto prima della fine della guerra. Già il 13 gennaio 1942, la Dichiarazione di St. James Palace a Londra annunciò l’intenzione di assicurare alla giustizia i responsabili. Questa intenzione fu ribadita nella Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943, dove i leader alleati stabilirono una distinzione cruciale: i responsabili dei crimini locali sarebbero stati processati nei luoghi dove gli atti erano stati commessi, mentre i “criminali di guerra maggiori, le cui offese non hanno una localizzazione geografica particolare”, sarebbero stati puniti con una decisione congiunta dei governi alleati. Questa seconda categoria costituì il target del futuro IMT.
Al termine del conflitto, il dibattito tra gli Alleati si polarizzò tra due opzioni estreme:
- Esecuzione sommaria (Summary Execution): Proposta inizialmente da figure come Henry Morgenthau Jr. (Segretario al Tesoro USA), sostenuta dalla convinzione che un processo legale avrebbe potuto trasformare gli imputati in martiri o causare lungaggini processuali.
- Processo legale internazionale: La posizione prevalente, sostenuta in particolare da Robert H. Jackson, Procuratore Generale della Corte Suprema statunitense, che insistette sulla necessità di un processo pubblico e documentato. Jackson argomentò che solo un processo equo, basato su regole chiare, avrebbe potuto conferire legittimità all’azione punitiva e stabilire un precedente storico e giuridico contro la guerra di aggressione e le atrocità di massa.
La scelta di un processo legale si concretizzò con l’Accordo di Londra, che istituì il Tribunale Militare Internazionale (IMT) e ne allegò lo Statuto (la Carta di Norimberga).
La Carta di Norimberga fu un documento rivoluzionario in quanto creò un tribunale ad hoc con giurisdizione per giudicare individui per atti definiti, in parte, retroattivamente. L’articolo 6 stabilì i quattro capi d’accusa fondamentali:
- Crimini contro la Pace (Art. 6.a): L’IMT li definì come il crimine internazionale “supremo” e introdusse il concetto che una guerra di aggressione non fosse più una prerogativa sovrana ma un atto criminale punibile.
- Crimini di Guerra (Art. 6.b): Si basavano su violazioni del diritto bellico già esistente (Convenzioni dell’Aja e di Ginevra).
- Crimini contro l’Umanità (Art. 6.c): Questo fu il capo d’accusa più innovativo e controverso. Essi includevano omicidio, sterminio, deportazione o persecuzione su basi politiche, razziali o religiose. Inizialmente, erano collegati al compimento dei Crimini contro la Pace o di Guerra (nexus al conflitto), un requisito poi eliminato dal diritto penale internazionale moderno.
- Partecipazione a un Piano Comune o Cospirazione (Art. 6.d): Permise di giudicare i leader per la loro partecipazione alla pianificazione complessiva dei crimini.
2. LE SFIDE GIURIDICHE E LA RISOLUZIONE INNOVATIVA DELL’IMT.
Il Processo di Norimberga non fu un’azione esente da polemiche legali; al contrario, operò in un vuoto normativo, forzando la creazione di nuove categorie e principi. Le difese principali degli imputati si concentrarono su questioni di giurisdizione e di legalità, sfidando l’autorità stessa del Tribunale Militare Internazionale (IMT).
La critica giuridica più veemente rivolta all’IMT riguardò l’applicazione retroattiva della legge penale, in diretta opposizione al principio fondamentale del diritto romano e moderno: Nullum Crimen Sine Lege (non c’è crimine senza una legge precedente). Gli avvocati della difesa argomentarono che i capi d’accusa, in particolare i Crimini contro la Pace e i Crimini contro l’Umanità, erano stati creati ex post facto, cioè dopo il compimento degli atti, rendendo il processo un’espressione della giustizia del vincitore (Vae Victis).
La Risposta dell’IMT: Consuetudine e Precedenti
Il Tribunale respinse fermamente l’obiezione, ancorando la sua giurisdizione a fonti di diritto internazionale già esistenti o a principi di diritto consuetudinario universalmente accettati:
- Crimini di Guerra (War Crimes): L’IMT stabilì che queste accuse si basavano solidamente sulle convenzioni esistenti, in particolare le Convenzioni dell’Aia del 1907, che già codificavano le leggi e le consuetudini di guerra.
- Crimini contro la Pace (Crimes against Peace): La Sentenza affermò che la proibizione della guerra di aggressione non era una novità radicale. Essa trovava fondamento nel Patto Briand-Kellogg del 1928, firmato anche dalla Germania, che aveva condannato la guerra come strumento di politica nazionale, rendendo la guerra offensiva un atto illecito internazionale e, quindi, punibile. L’IMT elevò un’illeceità statale preesistente a una responsabilità penale individuale.
- Crimini contro l’Umanità (Crimes against Humanity): Per affrontare le atrocità senza precedenti (l’Olocausto), l’IMT ricorse al concetto di diritto naturale e ai principi di diritto consuetudinario. Sebbene la definizione fosse nuova, il Tribunale considerò tali atti come talmente orrendi e contrari a ogni coscienza umana da costituire una violazione palese delle leggi non scritte che governano le relazioni tra popoli. Tali crimini, pur formalmente nuovi, erano ritenuti violazioni di principi di giustizia elementari e universali.
L’Affermazione della Responsabilità Penale Individuale
Fino a Norimberga, il diritto internazionale tradizionale si concentrava quasi esclusivamente sui rapporti tra gli Stati (soggetti sovrani), garantendo ai loro leader l’immunità per atti compiuti in funzione ufficiale (acta jure imperii). Il processo rappresentò un cambio di paradigma epocale, introducendo l’idea che l’individuo potesse essere direttamente responsabile di crimini internazionali, superando il velo protettivo della sovranità statale.
La Riformulazione del Soggetto di Diritto
La Sentenza dell’IMT cristallizzò questo concetto in una formula che è diventata la pietra angolare del diritto penale internazionale moderno:
“I crimini contro il diritto internazionale sono commessi dagli uomini, non da entità astratte, e solo punendo gli individui che commettono tali crimini si possono far rispettare le disposizioni del diritto internazionale.”
Questa affermazione non solo legittimò il processo, ma stabilì due principi fondamentali:
- L’Irrilevanza della Posizione Ufficiale (Art. 7): La posizione di Capo di Stato o di alto funzionario di governo non poteva esonerare dalla responsabilità né costituire motivo di attenuazione della pena.
- L’Abrogazione dell’Immunità di Funzione: L’immunità tradizionalmente goduta dai leader per gli atti di governo fu negata quando tali atti costituivano gravi crimini internazionali.
Il Rigetto del Principio dell’Ordine Superiore (Superior Orders)
Una delle difese più comunemente avanzate dai funzionari militari e di medio livello fu quella di aver agito in obbedienza agli ordini diretti dei superiori (Befehl ist Befehl – l’ordine è ordine). Questa difesa, spesso accettata nei tribunali militari nazionali, fu esaminata e, in gran parte, respinta dall’IMT.
L’Equilibrio tra Obbedienza e Moralità
L’Articolo 8 della Carta di Norimberga stabilì un criterio equilibrato, ma fermo:
“Il fatto che l’imputato abbia agito su ordine del suo Governo o di un superiore non lo esonera dalla responsabilità, ma può essere considerato una mitigazione della pena se il Tribunale lo ritiene giustificato.”
Il Tribunale, con questa norma, stabilì che:
- Non Esistenza dell’Immunità Totale: L’obbedienza all’ordine superiore non è una scusa assoluta. Se l’individuo aveva una scelta morale e legale, e l’ordine era manifestamente criminale, egli manteneva la responsabilità.
- Elemento di Mitigazione: Tuttavia, riconobbe che la pressione militare e la catena di comando potevano influenzare la libertà di scelta, permettendo al Tribunale di considerare l’ordine come un’attenuante nella fase della determinazione della pena, ma non nella determinazione della colpevolezza.
Questo principio ha rafforzato l’idea che ogni individuo, anche all’interno di una struttura gerarchica, porta con sé un obbligo di coscienza e una responsabilità ultima di non commettere o partecipare a crimini palesi contro l’umanità.
3. L’EREDITÀ GIURIDICA E LA TRNASIZIONE AL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE MODERNO.
Le conseguenze del Processo di Norimberga travalicarono la mera punizione dei criminali nazisti, fungendo da catalizzatore per la trasformazione strutturale del diritto internazionale. Sebbene non immediate a causa delle tensioni geopolitiche successive, le implicazioni giuridiche di Norimberga hanno plasmato indelebilmente la dottrina della responsabilità individuale e l’istituzione della giustizia penale transnazionale.
La Formalizzazione dei Principi: La Codificazione ONU
Il riconoscimento internazionale dell’importanza del Tribunale avvenne rapidamente. Nel 1946, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la sua Risoluzione 95 (I), adottò e affermò unanimemente i principi giuridici contenuti nella Carta e nella Sentenza dell’IMT, integrando formalmente la loro validità nel corpus del Diritto Internazionale Consuetudinario.
Successivamente, l’Organizzazione delle Nazioni Unite incaricò la Commissione di Diritto Internazionale (ILC) di codificare questi principi, che furono pubblicati nel 1950 come i Principi di Norimberga. Questi sette principi non solo ribadirono le decisioni dell’IMT, ma fornirono una base normativa chiara per il futuro:
- Responsabilità Penale Individuale: Affermazione che qualsiasi persona che commetta un atto costituente un crimine internazionale è responsabile e passibile di punizione.
- Irrilevanza della Posizione Ufficiale: La posizione di Capo di Stato o di alto funzionario governativo non esonera l’individuo dalla responsabilità penale internazionale.
- Rigetto della Difesa dell’Ordine Superiore: Se l’individuo aveva una scelta morale praticabile, l’aver agito in esecuzione di un ordine non elimina la colpevolezza.
- Definizione dei Crimini: Formalizzazione delle categorie dei Crimini contro la Pace, Crimini di Guerra e Crimini contro l’Umanità.
Questi principi costituirono il primo, cruciale passo verso la codificazione di un diritto penale internazionale che superasse la frammentazione del periodo pre-bellico.
Impatto sulla Legislazione Internazionale: Genocidio e Diritto Umanitario
L’influenza di Norimberga fu diretta nella creazione dei maggiori strumenti giuridici del dopoguerra, plasmando sia il diritto penale che quello umanitario:
- Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948): Sebbene i crimini contro gli ebrei e altre minoranze fossero processati a Norimberga come Crimini contro l’Umanità, la giurista polacca Raphael Lemkin coniò il termine Genocidio (distruzione intenzionale, totale o parziale, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso) e ne promosse l’autonoma codificazione. Il Genocidio fu definito come un crimine distinto e più grave in quanto richiedeva un elemento soggettivo specifico (dolus specialis): l’intenzione di distruggere il gruppo, elemento che non era strettamente richiesto per i Crimini contro l’Umanità a Norimberga.
- Convenzioni di Ginevra (1949): Le atrocità sistematiche e le violazioni del diritto bellico commesse durante la guerra portarono alla revisione e all’ampliamento delle precedenti convenzioni. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (sulla protezione dei feriti, dei malati, dei naufraghi, dei prigionieri di guerra e dei civili in tempo di guerra) introdussero la nozione di “violazioni gravi” (o infrazioni gravi). Queste violazioni rappresentano i crimini più seri (equivalenti moderni dei Crimini di Guerra di Norimberga) e impongono agli Stati l’obbligo universale di perseguire i responsabili, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo del crimine.
L’Evoluzione verso la Giustizia Penale Permanente
Nonostante il blocco della Guerra Fredda, che impedì per decenni l’attuazione di un tribunale permanente, Norimberga rimase il modello concettuale:
- Tribunali Ad Hoc: La fine della Guerra Fredda e lo scoppio dei conflitti nei Balcani e in Ruanda hanno resuscitato lo schema di Norimberga. Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY) (1993) e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR) (1994) furono creati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con giurisdizione sui Crimini di Guerra, Crimini contro l’Umanità e Genocidio, dimostrando la piena vitalità e applicabilità dei Principi di Norimberga.
- La Corte Penale Internazionale (CPI): Il culmine del percorso iniziato nel 1945 è rappresentato dall’istituzione della Corte Penale Internazionale con lo Statuto di Roma (1998). La CPI è il primo organo giudiziario internazionale a carattere permanente con giurisdizione sui crimini internazionali più gravi: Genocidio, Crimini contro l’Umanità, Crimini di Guerra e, in tempi più recenti, il Crimine di Aggressione. La CPI è l’erede diretta di Norimberga: ha reso istituzionale e ex ante (esistente prima del crimine) ciò che a Norimberga fu un atto giurisdizionale ad hoc e post-bellico, completando il progetto di una giustizia penale internazionale stabile.
4. CONCLUSIONI : Un Precedente Indelebile e la Nascita di un Nuovo Ordine
Il Processo di Norimberga non fu solo un atto di giustizia vendicativa, ma una dichiarazione fondante del XX secolo. Ha stabilito che l’aggressività bellica e le atrocità di massa non sono più atti di Stato impunibili, ma crimini individuali. Nonostante le inevitabili critiche sulla legalità retroattiva, Norimberga ha creato la dottrina della responsabilità individuale, ha codificato i crimini internazionali e ha fornito la grammatica giuridica per tutte le corti penali internazionali successive, trasformando in norme vincolanti i principi di moralità e umanità e inaugurando l’era del Diritto Penale Internazionale.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
- Accordo di Londra e Carta del Tribunale Militare Internazionale (IMT), 8 agosto 1945.
- Dixon, R. & McCorquodale, R. (2013). Cases and Materials on International Law. Oxford University Press.
- Jackson, R. H. (1946). The Case Against the Nazi War Criminals: Opening Statement by the Chief Counsel for the United States. Alfred A. Knopf.
- Schabas, W. A. (2017). An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge University Press.
- Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 17 luglio 1998.
- Taylor, T. (1992). The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir. Little, Brown and Company.
- UN International Law Commission (ILC). Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal (1950).
- United Nations. Resolution 95 (I), General Assembly, 11 December 1946. (Sull’affermazione dei principi di Norimberga).