ABSTRACT: Il presente contributo vuole affrontare la tematica delle forme di governo regionali, dando un quadro giuridico e riferendosi agli articoli e alle leggi costituzionali di maggiore rilevanza; accennare al sistema di governo delle Regioni ed ai suoi organi; affrontare la riforma del titolo V parte seconda della Costituzione.
SOMMARIO: 1. ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE, ART. 114,116,117,118,119,121,122,123 – 2. REGIONI – 3. IL SISTEMA DI GOVERNO DELLE REGIONI E SUOI ORGANI – 4. LA RIFROMA TITOLO V PARTE 2 LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2010 E GLI SVILUPPI DEGLI ISTIUTI GIURIDICI – 5. CONFLITTI DIATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI
1. ARTICOLI ART.114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123 DELLA COSTITUTZIONE
Per inquadrare nei migliore dei modi la tematica delle forme di governo regionali è opportuno partire dagli articoli checi permetteranno di delineare in primo luogo la tematica e in secondo luogo comprendere con maggiore chiarezza il Titolo V della Costituzione, che si occupa di Regioni, Province e Comuni.
L’articolo 114 – “ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.
La ratio dell’articolo afferma che la nostra Repubblica è costituita da un insieme di Enti. Essi sono i Comuni, le Province, le città metropolitane (pensiamo per esempio a Milano) e le Regioni che sono enti autonomi con propri statuti.
L’articolo 116 – “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino- Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti Speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano”.
L’articolo 117 – “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato, dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelleseguenti materie: politica estera e rapporti
internazionali; rapporti dello Stato con l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati nonappartenenti all’Unione Europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e forze armate…”. Poiché anche le Regioni sono titolari della potestà legislativa (c.d. autonomia normativa) la disposizione si preoccupa di ripartire le competenze tra di esse e lo Stato in base alle materie che possono esserne oggetto.
Ci sono inoltre le materie cosiddette concorrenti quelle cioè disciplinate sia dallo Stato che dalle Regioni, come la salute, l’ambiente, la protezione civile e l’istruzione. In queste materie, lo Stato stabilisce i principi fondamentali, mentre le Regioni emanano leggi che attuano tali principi e li integrano, definendo nel dettaglio la disciplina specifica.
L’art.118 – “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, sianoconferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Art.119 – “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistematributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese diinvestimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”. I commi che ritengo più rilevanti nell’articolo 119 al fine di comprendere nel migliore dei modi l’articolo sono quelli in cui vengono nominate le Regione.
Art. 121 – “Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi edemana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica”.
Art.122 – “Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpifondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.
Art.123 – “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e iprincìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e delreferendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto areferendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.
2. LE REGIONI
Le Regioni: sono “Enti territoriali di cui si compone la Repubblica dotati di autonomia Statuaria, legislativa, amministrativa e finanziaria”. Le Regioni ad autonomia ordinaria sono disciplinate nel Titolo V parte seconda della Costituzione e sono quindici, mentre le Regioni ad autonomia speciale sono disciplinate nell’articolo 116 -. ad esse sono garantite particolari condizioni di autonomia in base agli Statuti adottati, le Regioni a Statuto speciale sono: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto-Adige/Sudtirol, Friuli- Venezia Giulia. Le Regioni hanno ognuna un proprioStatuto.
3. IL SISTEMA DI GOVERNO DELLE REGIONI E SUOI ORGANI
Gli elementi costitutivi delle regioni sono: il territorio, ambito spaziale in cui la Regione esercita i suoi poteri e le sue funzioni, nonché area di riferimento degli interessi che gli organi regionali sono chiamati a perseguire; popolazione: comunità locale residente nel territorio della Regione; sistema di governo: insieme degli organi regionali espressamente previsti dalla Costituzione, o dalle leggi regionali, deputate all’esercizio delle funzioni amministrative e legislative.
Il sistema di governo delle Regioni è formato da: Consiglio Regionale, Giunta Regionale e Presidente.
Il consiglio regionale: è un organo rappresentativo della collettività regionale i cui membri vengono eletti dai cittadini maggiorenni residenti nella Regione mediante suffragio universale. Il Consiglio Regionale ha una durata dicinque anni ed esercita le sue funzioni fino al 46°giorno antecedente la data delle elezioni.
Le funzioni del Consiglio Regionale: attribuzioni amministrative conferite dallo Statuto come l’ordinamento degli ufficie dei servizi regionali, l’istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; funzioni di controllo politico sull’operato della Giunta e del Presidente della Regione; approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei piani generali concernenti
l’esecuzione di opere pubbliche e l’organizzazione dei servizi pubblici regionali. Altra funzione importante è la partecipazione ad alcuni momenti significativi della vita del Paese come: formulazione di proposte di legge alParlamento, formulazione di pareri di cui agli artt.132 e 133 Cost; elezione dei delegati partecipanti alle elezione delPresidente della Repubblica; richiesta di referendum abrogativo o consultivo.
La Giunta Regionale è l’organo esecutivo i cui membri sono nominati e revocati dal Presidente della stessa, salvo che gli Statuti dispongano diversamente.
Le funzioni della Giunta regionale sono le seguenti: presiede all’attuazione delle deliberazioni delle leggi del Consiglio; ha iniziativa legislativa; provvede alla gestione dell’ente; amministra il patrimonio predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i programmi di sviluppo regionale.
Il Presidente della Regione viene eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto Regionale disponga diversamente.
Poteri e funzioni: rappresenta la Regione ed è quindi titolare di un potere proprio ed esclusivo ogni qualvolta la Regionedeve esprimersi come ente unitario; presiede la Giunta ed è detentore di poteri e funzioni amministrative che si affiancano a quelle della Giunta e dei singoli assessori.
4. LA RIFORMA TITOLO V PARTE II COSTITUZIONE L. COST. 3/2001
La legge Costituzionale n. 3 dd. 18 ottobre 2001 ha introdotto un’importante riforma al Titolo V parte seconda della Costituzione riorganizzando l’assetto territoriale dello Stato e attribuendo maggiore autonomia a Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane. Tra le principali novità, stabilisce che questi enti sono autonomi con propri statuti e funzioni, introduce un nuovo riparto delle competenze legislative (con una distinzione tra legislazione esclusiva delloStato, legislazione concorrente e competenza regionale) e attribuisce in radice le funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
5. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI
Sebbene vi sia stato il riparto delle competenze legislative delle materie attribuite allo Stato alle Regioni e le materieconcorrenti, vi sono alcuni casi in cui sorgono conflitti di attribuzione. Sono controversie che sorgono tra organi o enti pubblici per questioni di competenza, ossia quando un ente invade la sfera di potere di un altro. La risoluzione di questi conflitti è affidata alla Corte costituzionale, che può dichiarare quale organo ha la competenza e annullare eventuali atti illegittimi (vedi Corte Costituzionale Trentino Alto Adige Sent.n.266/2001, Sardegna Sent.n.42/2025)
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- Senato della Repubblica Costituzione https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione
- Gli strumenti di sintesi Simone X edizione (Schemi & Schede di DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE)
- Brocardi https://www.brocardi.it/
- Sentenze Corte Costituzionale sui conflitti di attribuzione https://giurcost.org/decisioni/2001/0266s-01.htmlhttps://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/42