Diritto costituzionale

EUTANASIA E AUTODETERMINAZIONE: CRITICITÀ DEL DIVIETO DI ETERODIREZIONE E LA NECESSITÀ DI UN NUOVO EQUILIBRIO NORMATIVO.

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Abstract: Il presente contributo analizza le tensioni esistenti tra il principio di autodeterminazione e il divieto di eterodirezione dell’atto eutanasico nell’ordinamento italiano. Muovendo dalle coordinate costituzionali e giurisprudenziali in tema di fine vita, si evidenziano le criticità di un modello normativo che limita la libertà della persona nelle situazioni di sofferenza irreversibile, escludendo soluzioni eterodirette anche in presenza di volontà chiara e informata. L’assenza di una disciplina organica e l’inadeguatezza delle risposte legislative e giurisprudenziali attuali impongono una riflessione sistemica sulla possibilità di un intervento riformatore, volto a superare il paradigma del divieto e a garantire un equilibrio più coerente con i diritti fondamentali della persona.

SOMMARIO: 1. IL FINE VITA, L’ORDINAMENTO ITALIANO E LE PRONUNCE DELLA CONSULTA – 2. IL DISEGNO DI LEGGE SUL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: STRUTTURA E CRITICITÀ – 3. UN PARADOSSO NORMATIVO: TRA DAT E SUICIDIO ASSISTITO – 4. VERSO UN EFFETTIVO DIRITTO AD UNA MORTE DIGNITOSA: AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE, DIGNITÀ UMANA E LIMITI SISTEMICI

1. IL FINE VITA, L’ORDINAMENTO ITALIANO E LE PRONUNCE DELLA CONSULTA

Il diritto alla autodeterminazione individuale, sancito in base al combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 Cost. (che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili, la libertà personale e il diritto alla salute includendo il rifiuto delle cure come espressione di libertà negativa) è riconosciuto, oltre che dall’art. 1 legge n.219/2017, anche dalla giurisprudenza costituzionale italiana e da numerosi strumenti internazionali, per cui rappresenta uno dei capisaldi dello Stato di diritto moderno. Tale principio si esprime nella libertà della persona di compiere scelte fondamentali in ordine alla propria esistenza, inclusa (nei limiti costituzionalmente previsti) la facoltà di determinarsi riguardo al proprio morire.

A seguito della sentenza n. 242/2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto, in casi eccezionali e rigidamente circoscritti, la non punibilità dell’aiuto al suicidio nei confronti di soggetti tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetti da patologie irreversibili fonte di sofferenze intollerabili. Tuttavia, le successive evoluzioni normative e giurisprudenziali evidenziano ancora profili critici, sia sul piano della coerenza sistemica sia in relazione al principio di uguaglianza e al rispetto della dignità personale. Con la sentenza n.132 del 25 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione all’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), nei confronti di una paziente completamente paralizzata e affetta da sclerosi multipla, che chiedeva la somministrazione etero-indotta di un farmaco per il fine vita. La Corte ha ritenuto che il giudice a quo non avesse sufficientemente chiarito l’irreperibilità, in tempi congrui, di dispositivi per l’auto-somministrazione, condizione che è essenziale per l’applicabilità dell’eccezione alla punibilità prevista dalla sentenza n. 242/2019, il che ha determinato quindi un rigetto in rito e non nel merito, pur lasciando intendere l’orientamento restrittivo della Consulta sulla somministrazione eterodiretta, cioè eseguita da terzi. Tuttavia, nella motivazione la Corte ha esplicitamente escluso la possibilità di estendere la non punibilità al caso di somministrazione eterodiretta, anche in presenza dei requisiti sostanziali. Questa presa di posizione riafferma un’impostazione che, sebbene coerente con l’assetto normativo vigente, non consente alcuna deroga strutturale al divieto di omicidio del consenziente, neppure in presenza di un consenso pieno, libero e informato da parte del soggetto incapace di attuare materialmente la condotta eutanasica. La conseguenza di tale approccio è che l’incapacità fisica del soggetto annulla, di fatto, la possibilità di esercitare un diritto che, sul piano sostanziale, risulta altrimenti riconosciuto.

2. IL DISEGNO DI LEGGE SUL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: STRUTTURA E CRITICITÀ 

Attualmente è all’esame delle Camere un disegno di legge che propone un regime di non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di precise condizioni, quali: maggiore età e capacità di intendere e volere; consenso libero, consapevole e persistente nel tempo; inserimento in un percorso di cure palliative; patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; necessità di trattamenti salvavita.

Il testo prevede anche l’istituzione di un Comitato nazionale di valutazione, composto da sette esperti di ambito giuridico, medico e psicologico, il cui parere (sebbene non vincolante per l’autorità giudiziaria) costituisce un passaggio necessario per valutare la legittimità della richiesta.

Tuttavia, alcune disposizioni appaiono problematiche:

  1.  Termini procedimentali dilatati: sessanta giorni più altri trenta (solo eventuali, nel caso in cui sia necessaria l’acquisizione di altri pareri). È prevista un’ulteriore proroga di trenta giorni se serva ad acquisire ulteriori pareri che possano risultare incompatibili con la condizione soggettiva di sofferenza irreversibile.
  2. Divieto di impiegare strutture, personale e risorse del Servizio Sanitario Nazionale per l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito. Ciò determina un paradosso applicativo: se il soggetto è del tutto immobilizzato e l’intervento attivo di terzi resta penalmente rilevante, il diritto diventa meramente teorico, svuotato e privo di effettività e concretezza.
  3. Esclusione di soggetti non in grado di compiere materialmente l’atto. L’esclusione dalla possibilità di accesso all’aiuto medicalmente assistito per chi non sia in grado di compiere in autonomia l’ultimo gesto rappresenta una compressione sostanziale del diritto all’autodeterminazione, e introduce un trattamento differenziato che si pone in tensione con l’art. 3 Cost., sotto il profilo di tutela della dignità e dell’eguaglianza sostanziale.

3. UN PARADOSSO NORMATIVO: TRA DAT E SUICIDIO ASSISTITO

Sebbene la legge n.219/2017 riconosca il diritto del paziente a rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari, anche se vitali, mediante una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), la stessa non consente alcuna forma di intervento attivo volto a porre fine alla vita in caso di malattie irreversibili che provocano sofferenza. Ne risulta un’asimmetria normativa: da una parte è legittimo lasciarsi morire (mediante sedazione palliativa profonda e sospensione della nutrizione o della ventilazione), dall’altra, invece, non è ammesso ricevere assistenza per accelerare consapevolmente la morte in condizioni di totale immobilità o sofferenza inemendabile. Questa tensione evidenzia maggiormente la necessità di una riforma sistemica che vada ad armonizzare il principio di autodeterminazione coi limiti dell’attuale disciplina penale.

4. VERSO UN EFFETTIVO DIRITTO AD UNA MORTE DIGNITOSA: AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE, DIGNITÀ UMANA E LIMITI SISTEMICI

L’attuale impianto normativo italiano sul fine vita, sebbene segnato da importanti aperture giurisprudenziali, risulta incompleto e rischia di generare discriminazioni indirette, in particolar modo nei confronti dei soggetti fisicamente impossibilitati ad attuare materialmente l’atto terminale (es. l’auto-somministrazione del farmaco da parte di chi è impossibilitato all’uso degli arti o da pazienti affetti da gravi disabilità motorie). Una simile impostazione normativa, che subordina la legittimità dell’atto eutanasico alla capacità fisica del soggetto, si mostra distante da modelli più evoluti del costituzionalismo liberale contemporaneo. In altri ordinamenti democratici occidentali si osservano soluzioni normative e giurisprudenziali che attribuiscono un ruolo centrale alla volontà della persona, anche in presenza di una grave compromissione fisica. Emblematica, in tal senso, è la sentenza “Carter v. Canada” del 2015, dove la Supreme Court Canadese ha stabilito che i pazienti in condizioni di grave sofferenza abbiano un diritto costituzionalmente garantito al suicidio assistito da parte di un medico, riconoscendo, all’unanimità, il diritto al suicidio assistito come derivazione logica del diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, nei limiti dell’art. 7 della Carta canadese dei diritti. Nell’ottica europea, invece, la Corte Costituzionale Federale Tedesca con la sentenza del 26 febbraio 2020 ha dichiarato incostituzionale l’art. 217 del codice penale tedesco, che puniva il favoreggiamento commerciale del suicidio. Secondo la corte tedesca, la legittimità dell’assistenza al suicidio non può dipendere da requisiti clinici (es. malattie gravi), ma solo dalla serietà e persistenza della volontà di morire. La suddetta sentenza, quindi, non solo riconosce implicitamente un diritto al suicidio, ma apre indirettamente anche alla possibilità di forme di eutanasia attiva diretta, evidenziando come la sola rete di cure palliative non basti a garantire una morte dignitosa, rapida e indolore.

Tali decisioni valorizzano il principio di autodeterminazione come corollario della libertà personale e della dignità dell’individuo, riconoscendo che l’impossibilità fisica di eseguire un’azione non può essere un ostacolo al libero esercizio di un diritto fondamentale. Queste pronunce, seppur non direttamente applicabili al contesto italiano, forniscono coordinate interpretative preziose per la costruzione di un sistema giuridico coerente con i principi fondamentali dello Stato costituzionale di diritto. Ne emerge un modello in cui la dignità della persona e la volontà consapevole costituiscono il fulcro del bilanciamento tra tutela della vita e libertà individuale. Un modello coerente con i principi del costituzionalismo moderno, democratico e liberale delle democrazie occidentali dovrebbe: superare l’autosufficienza motoria come criterio esclusivo; le tempistiche e conseguentemente l’incertezza burocratica; garantire idonei strumenti pubblici di accompagnamento all’esercizio del diritto; riconoscere esplicitamente l’autodeterminazione come componente essenziale della dignità umana, ai sensi dell’art. 2 Cost.

Un’evoluzione coerente del tema del fine vita nell’ordinamento giuridico italiano potrebbe portare ad inquadrare il diritto al morire in modo dignitoso tra i diritti fondamentali effettivi dell’individuo, in perfetta coerenza con l’ampliamento del concetto di dignità personale nel diritto comparato e internazionale. Solo un intervento legislativo che ponga al centro l’effettività del diritto, la dignità della persona e la coerenza sistemica potrà colmare l’attuale distanza tra il riconoscimento formale e la concreta esigibilità del diritto all’autodeterminazione nel fine vita. Rimettere al centro la persona, la sua volontà, consapevolezza e sofferenza, rappresenta oggi non più una mera questione etica, ma una vera e propria sfida costituzionale non più eludibile.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

  1. Sentenza n.132/2025 Corte Costituzionale;
  2. Sentenza n.242/2019 Corte Costituzionale;
  3. Artt. 2, 13 e 32, Costituzione;
  4. Sentenza Carter v. Canada, 2015, n. SCC 5/2015;
  5. Sentenza n.2 BvR 2347/15, Bundesverfassungsgericht, 26/02/2020

Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Gaia Morelli per i preziosi spunti e contributi offerti in fase di revisione, che si ringraziano pubblicamente. 

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