ABSTRACT: Nella seduta del 23 luglio 2025 il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge AS 1433 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Per analizzare tale disegno di legge, e le sue criticità, è necessaria una breve disamina del Codice Rosso e del Codice Rosso Rafforzato

SOMMARIO: 1. IL CODICE ROSSO: INTRODUZIONE ALLA RIFORMA – 2. IL CODICE ROSSO “RAFFORZATO”: UNA NORMATIVA SCARICABILE – 3. L’INEFFICACIA DEGLI INTERVENTI: I DATI – 4. CRITICITÀ: RALLENTAMENTO DEGLI UFFICI E MANCANZA DI PREVENZIONE – 5. IL PROVVEDIMENTO – 6. PROFILI CRITICI E DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ – 7. IL RISCHIO DI UN DIRITTO PENALE SIMBOLICO – 8. LA DISCRIMINAZIONE PUNITIVA E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA– 9. TASSATIVITÀ, DETERMINATEZZA E PREVEDIBILITÀ DELLA NORMA – 10. OFFENSIVITÀ E COLPEVOLEZZA: LA DERIVA MORALE DEL GIUDIZIO PENALE – 11. IL RISCHIO SISTEMICO: UN CODICE A DUE VELOCITÀ – 12. CONCLUSIONE: TRA TUTELA EFFETTIVA E DERIVA SIMBOLICA

1. IL CODICE ROSSO: INTRODUZIONE ALLA RIFORMA

Il “Codice Rosso”, entrato in vigore con la legge del 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, mira al potenziamento degli strumenti di contrasto alla violenza domestica e di genere. Per perseguire tale obiettivo, il legislatore ha delineato – attraverso previsioni di carattere procedurale volte sostanzialmente ad accelerare i tempi di presa in carico delle notizie di reato da parte dell’Autorità giudiziaria e della Polizia Giudiziaria – una corsia preferenziale per la trattazione di determinati delitti tassativamente individuati. Ha, inoltre, sensibilmente inasprito le pene previste per i delitti in questione, introducendo al contempo nuove fattispecie.

2. IL CODICE ROSSO “RAFFORZATO”: UNA NORMATIVA SCARICABARILE

Successivamente, il 30 settembre 2023, è entrato in vigore l’art. 1 della L. n. 122 del 2023, pubblicata sulla G. U., Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2023, che ha introdotto il c.d. “Codice Rosso rafforzato”. Con il menzionato testo il legislatore è nuovamente intervenuto, così, sulla materia regolamentata dalla L. n. 69 del 2019, cercando di arginare ulteriormente la perpetrazione di reati di femminicidio o di violenza di genere, anche domestica, apportando delle modifiche al decreto legislativo n. 106/06, introducendo un’ipotesi di revoca dell’assegnazione del procedimento, e di possibile avocazione, da parte del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui il magistrato assegnatario del procedimento avente ad oggetto reati da Codice Rosso non provveda, nel termine dei tre giorni previsti dall’art. 362, comma 1-ter c.p.p., ad acquisire informazioni dalle vittime di violenza domestica o di genere. 

3. L’INEFFICACIA DEGLI INTERVENTI: I DATI

Nonostante la ratio e la speditezza fornita dalle modifiche del Codice Rosso e del Codice Rosso Rafforzato, i dati del Ministero dell’Interno permettono di constatare l’aumento delle vittime di violenza di genere: nel 2024 vi sono stati 324 omicidi, di cui donne 115 (in ambito familiare/affettivo 154, vittime femminili 100; partner o ex partner 72, vittime femminili 62); nel 2025 (al 30/06/2025), gli omicidi commessi sono 156, di cui donne 52 (in ambito familiare/affettivo 67, vittime femminili 45; partner o ex partner 40, vittime femminili 34).  

4. CRITICITÀ: RALLENTAMENTO DEGLI UFFICI E MANCANZA DI PREVENZIONE

Ciò ci porta a ritenere che non è bastata l’emanazione delle suddette normative, ma è necessario sradicare determinati fondamenti culturali patriarcali e prevenire determinati eventinon solo reprimerli. Inoltre, appaiono evidenti le criticità del nostro sistema normativo che investe su obblighi procedurali e controlli “gerarchici” interni agli Uffici di Procura e che trascura la necessità di un efficace intervento sul piano processualeoltre a quello formativo e culturale, non disgiunto da quello relativo alle risorse economiche, invocato dalla più attenta parte della magistratura. Le previsioni sopra riassunte rischiano in realtà, da un lato, di rivelarsi sostanzialmente inefficaci per la tutela delle stesse persone offese, e, dall’altro, di imporre una serie di adempimenti defatigatori che non faranno altro che rallentare, appesantire ed ingolfare l’attività dei singoli uffici giudiziari anziché velocizzarla, snellirla e renderla maggiormente effettiva ed efficace.

5. IL PROVVEDIMENTO

Ciò constatato, nel merito il provvedimento, trasmesso alla Camera per l’esame:

– introduce nel codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, con il quale si sanziona con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna;

– prevede l’introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato “da codice rosso”, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato soprammenzionato;

-apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice, fra le altre, in materia di misure cautelari e di rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa;

-interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

6. PROFILI CRITICI E DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ

Il recente disegno di legge volto a introdurre nel codice penale un autonomo delitto di femminicidio” (nuovo art. 577-bis c.p.) ha riacceso un intenso dibattito dottrinale. L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza, ma l’impostazione normativa solleva numerosi interrogativi sul piano metodologico, sistematico e costituzionale. Tra le voci più critiche vi è quella di Vittorio Manes, che nella sua audizione alla Commissione Giustizia del Senato (11 giugno 2025) ha messo in guardia contro una deriva di “diritto penale simbolico”, in aperto contrasto con i principi dello Stato costituzionale di diritto.

7. IL RISCHIO DI UN DIRITTO PENALE SIMBOLICO

Secondo Manes, l’introduzione del reato di femminicidio rappresenta un esempio paradigmatico della tendenza contemporanea a utilizzare il diritto penale come strumento di comunicazione politica e morale, piuttosto che come meccanismo di tutela effettiva dei beni giuridici.
Si attribuisce alla norma penale una funzione di pedagogia sociale, volta a esprimere una condanna pubblica di determinati comportamenti e a veicolare valori culturali di eguaglianza e rispetto, ma così facendo si snatura la funzione garantista del diritto penale.
Come osserva Manes, «lo strumentario punitivo dovrebbe servire a proteggere beni e interessi, non a promuovere valori».
L’uso “promozionale” del reato si traduce in una legislazione penale emotiva e contingente, spesso sollecitata dal clamore mediatico e dalle aspettative sociali di punizione esemplare, con il rischio di compromettere la coerenza sistematica dell’ordinamento.

8. LA DISCRIMINAZIONE PUNITIVA E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Un primo profilo di incostituzionalità riguarda la possibile violazione dell’art. 3 Cost., poiché la nuova figura criminosa determinerebbe una disparità di trattamento tra vittime.
Punire più gravemente l’omicidio commesso “in quanto la vittima è donna” introdurrebbe una differenziazione basata sul sesso, difficilmente conciliabile con il principio di eguaglianza formale.
Il diritto penale, fondato sulla neutralità della persona offesa, non può trasformarsi in un diritto “di categoria”, che assegna diverso valore alla vita umana a seconda delle caratteristiche della vittima.
Come sottolineano molti autori, la tutela differenziata rischia di introdurre una gerarchia delle vittime”, sovvertendo il paradigma di universalità della pena e della responsabilità penale.

9. TASSATIVITÀ, DETERMINATEZZA E PREVEDIBILITÀ DELLA NORMA

Più grave ancora è, secondo Manes, la violazione del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) e, in particolare, del suo corollario della tassatività e determinatezza.
Il disegno di legge descrive la condotta come “atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque l’espressione della sua personalità”.
Formulazioni di questo tipo risultano indeterminate e prive di riferimenti empirici verificabili. Come potrà il giudice accertare, in modo oggettivo, l’esistenza dell’odio “in quanto donna”? Su quali parametri si fonderà la prova di tale motivazione soggettiva?

Il rischio, denunciato da Manes, è che il legislatore deleghi in bianco” al giudice la definizione del contenuto concreto della norma, consentendo valutazioni discrezionali e persino emotive.
Ciò determina una rottura del principio di prevedibilità della pena, poiché il cittadino non può sapere ex ante quale comportamento sarà qualificato come femminicidio.
La Corte costituzionale n. 98 del 2021 ha chiarito che le fattispecie penali devono essere formulate in termini precisi e verificabili, proprio per evitare che l’interprete sostituisca la propria sensibilità al dettato legislativo. Il nuovo reato, al contrario, sembra riproporre la vaghezza semantica che portò la Corte, con la storica sentenza n. 96 del 1981, a dichiarare incostituzionale il reato di plagio, giudicato indimostrabile nella sua materialità.

10. OFFENSIVITÀ E COLPEVOLEZZA: LA DERIVA MORALE DEL GIUDIZIO PENALE

La scelta di qualificare il femminicidio attraverso categorie come “odio” o “discriminazione di genere” introduce anche un problema di offensività e colpevolezza.
La Costituzione, all’art. 27, impone che la responsabilità penale si fondi su fatti concretamente lesivi e su una colpevolezza effettiva, non su valutazioni ideologiche o morali.
Quando invece l’oggetto della prova diventa lo “stato d’animo” dell’agente — l’odio verso la donna, l’intento di reprimere la sua libertà — si rischia di criminalizzare il movente o lideologia, non la condotta in sé.
Si ritorna, in un certo senso, a un diritto penale dell’intenzione, che punisce le opinioni più che i fatti, in tensione con la tradizione liberale e con la funzione rieducativa della pena.

11. IL RISCHIO SISTEMICO: UN CODICE A DUE VELOCITÀ

Infine, il ddl femminicidio si inserisce in un contesto più ampio di frammentazione del sistema penale, che tende a creare codici paralleli” per categorie di reati percepite come più gravi o più mediaticamente sensibili.
Le limitazioni al patteggiamento, l’estensione dell’art. 4-bis ord. penit., le restrizioni alla liberazione anticipata e la moltiplicazione delle aggravanti dimostrano — come osserva Manes — che il processo penale procede ormai a velocità diverse, in base all’allarme sociale che il fatto suscita.
Si tratta di un segnale di regressione del sistema di garanzie e di rottura delluniversalità del diritto penale, che dovrebbe invece mantenere un’impostazione egualitaria e garantista per ogni imputato.

12. CONCLUSIONE: TRA TUTELA EFFETTIVA E DERIVA SIMBOLICA

In definitiva, la prospettiva di Manes e di buona parte della dottrina penalistica non nega la gravità del fenomeno dei femminicidi, né la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle vittime.
Ma il diritto penale, per sua natura, non può essere chiamato a supplire alle carenze culturali e socialidella collettività.
Come ricorda Ferrajoli, “il diritto penale è l’extrema ratio, non il luogo della morale pubblica”.
Affidargli un compito di pedagogia sociale significa snaturarne la funzione e, soprattutto, minare i principi costituzionali di uguaglianza, legalità e colpevolezza, che ne sono il fondamento.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ESSENZIALE

  1. R. BartoliViolenza di genere e diritto penale: oltre lemergenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024.
  2. E. Dolcini – C.E. PalieroIl diritto penale minimo, Giuffrè, 1995.
  3. L. FerrajoliPrincipia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Laterza, 2007, vol. II.
  4. G. Fiandaca – E. MuscoDiritto penale. Parte generale, Zanichelli, ult. ed.
  5. V. ManesDiritto penale simbolico e crisi della legalità, Giappichelli, 2019.
  6. V. Manes, Audizione sul disegno di legge in materia di femminicidio, Commissione Giustizia del Senato, 11 giugno 2025, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 7–8.
  7. G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, ult. ed.
  8. F. MendittoIndagini in materia di “codice rosso”: un aggiornamento delle linee guida della procura di Tivoli alla luce delle novità della l. 122/2023 , in www.sistemapenale.it, 29 settembre 2023, 5 ss.
  9. F. PalazzoCorso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, ult. ed.
  10. Corte costituzionale, sent. n. 96/1981 (illegittimità dell’art. 603 c.p., “plagio”).
  11. Corte costituzionale, sent. n. 98/2021, in tema di determinatezza e legalità della norma penale.
  12. “Il d.d.l. sul femminicidio e il contrasto alla violenza contro le donne: il testo approvato dal Senato” in Archivio Penalehttps://archiviopenale.it/il-ddl-sul-femminicidio-e-il-contrasto-alla-violenza-contro-le-donne-il-testo-approvato-dal-senato-/contenuti/31762, 2025;

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-07/report-ii-trimestre.pdf

Autori

  • Roberta Volpe

    Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha realizzato la tesi in Diritto Penale sulla violenza di genere ed il “Codice Rosso”. Attualmente praticante avvocato abilitata alla sostituzione.

  • Francesco Miragliuolo

    Studente di Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e allievo del Prof. Alberto Lucarelli, approfondisco il diritto costituzionale con focus sull’articolo 3, comma 2, e il ruolo dei partiti nella democrazia. Analizza riforme istituzionali e politiche pubbliche, collaborando con diverse testate su inclusione sociale e tutela dei beni comuni.