L’attività archeologica è regolata, tra le altre, dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004). Si tratta di un’attività d’importanza fondamentale, sia per la cultura che per lo sviluppo del turismo nel nostro Paese. In Italia, infatti, vi sono più di 300 siti archeologici, che formano il 7% del patrimonio culturale totale della penisola.[1] Tuttavia, il suo impatto non riguarda solo il turismo e la valorizzazione culturale bensì anche l’edilizia pubblica, giocando un ruolo indispensabile operando giuridicamente in combinato disposto con il codice civile e il Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
L’art. 28 comma quarto del Codice del paesaggio, afferma che: “in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’art. 12 co. 2, o la dichiarazione di cui all’art. 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.”
Questa pratica, anche detta “archeologia preventiva”, si mette in moto ove vi sia la ragionevole presunzione che il punto in cui si effettuano gli scavi sia una zona di probabile interesse storico-archeologico. In altre parole, che lo scavo sia idoneo a riportare alla luce dei reperti. Lo scopo dell’archeologia preventiva è quello di far sì che, in caso di rinvenimenti, sia presente sul posto un professionista pronto a documentare e mettere in sicurezza quanto viene trovato. Questo processo è chiamato “sorveglianza archeologica”.
Ora, la norma sopracitata è essenziale al fine di tutelare i potenziali ritrovamenti, prevedendo la sorveglianza ogniqualvolta si possa presumere che i lavori si trovino nelle vicinanze di un sito archeologico, non essendo necessario che siano intervenute verifiche o dichiarazioni d’interesse culturale di cui agli articoli 12 e 13 del Codice del paesaggio.
I lavori per l’approvazione della Legge di bilancio 2026 hanno visto richiedersi l’emendamento diretto a modificare la norma sopracitata, al fine di ribaltarne il significato. Gli On.li Domenico Matera e Matteo Gelmetti hanno così formulato la proposta: “All’articolo 28, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, il comma 4 è sostituito dal seguente: “in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente solo quando per esse siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13″.
Ebbene, nonostante allo stato attuale tale emendamento sia stato dichiarato inammissibile, il direttivo dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Archeologi) ha presentato una lettera formale al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, in data 19 novembre 2025, sollevando importanti questioni.[2]
In primo luogo, l’approvazione di tale modifica avrebbe portato a conseguenze negative sulla progettazione delle opere pubbliche e sulla tutela del patrimonio archeologico sommerso, in quanto, non essendo già presente sul cantiere un esperto, i tempi si allungherebbero in caso di ritrovamenti. Inoltre, i costi subirebbero un’impennata per il fermo dei lavori, senza contare la potenziale rovina o distruzione dei reperti durante gli scavi.
In secondo luogo, si ricorda che l’articolo 28 co. 4 ebbe ruolo fondamentale nel recepimento della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico ratificata da parte dell’Italia con la Legge n. 57/2015.
In conclusione, nonostante l’attuale salvezza della norma, è significativo chiedersi per quale motivo sia stato proposto tale emendamento, quali sarebbero stati i vantaggi secondo la tesi dei proponenti e se la fortuita decisione d’inammissibilità sia derivata da ragioni puramente giuridiche o anche socio-culturali. Per ora, dunque, siamo certi che l’archeologia preventiva è salva, ma non si può del tutto escludere che subirà nuovi attacchi in futuro.
[1]Minicifre Della Cultura, https://minicifre.cultura.gov.it
[2]Associazione Nazionale Archeologi, https://www.archeologi.org, https://www.archeologi.org/sites/default/files/inline-files/lettera%20aperta_Giuli_rev.pdf