Abstract: La giurisprudenza più recente della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riaperto, con rinnovata intensità, il dibattito sul delicato bilanciamento tra le esigenze di accertamento fiscale e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente. In tale contesto si colloca la sentenza resa l’8 gennaio 2026 nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia, con la quale la Corte ha censurato la disciplina nazionale in materia di accesso dell’Amministrazione finanziaria ai dati bancari dei contribuenti, ritenuta incompatibile con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la carenza di limiti normativi adeguati e di garanzie procedurali effettive. La pronuncia segna un passaggio di particolare rilievo nella giurisprudenza convenzionale, ponendo in discussione l’assetto tradizionale dei poteri investigativi fiscali e imponendo una riflessione sistemica sul rapporto tra legalità tributaria e protezione della vita privata. Il presente contributo analizza i presupposti giuridici e la ratio della decisione, il quadro normativo interno oggetto di censura, le implicazioni sul diritto tributario e processuale e le prospettive di riforma, mettendo in luce il ruolo centrale della legalità convenzionale quale parametro imprescindibile di legittimazione dell’azione impositiva nell’ordinamento tributario contemporaneo.
SOMMARIO: 1. LA DIMENSIONE CONVENZIONALE DELLA VITA PRIVATA COME LIMITE AI POTERI FISCALI – 2. IL QUADRO NORMATIVO INTERNO: INDAGINI BANCARIE E GARANZIE FRAGILI – 3. LA SENTENZA FERRIERI E BONASSISA C. ITALIA (8 GENNAIO 2026): RATIO E PRINCIPI – 4. RICADUTE SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CENTRALITÀ DELLA LEGALITÀ CONVENZIONALE – 5. CONCLUSIONI: RIFONDAZIONE DEL BILANCIAMENTO TRA ACCERTAMENTO E PRIVACY
1. La dimensione convenzionale del diritto al rispetto della vita privata quale limite ai poteri fiscali.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha da tempo chiarito che la nozione di “vita privata”, tutelata dall’art. 8 della Convenzione, non si esaurisce nella dimensione intima o strettamente domestica dell’individuo, ma si estende a tutte quelle informazioni personali idonee a delinearne l’identità sociale, economica e patrimoniale. In tale prospettiva, i dati bancari e finanziari assumono un rilievo centrale, costituendo una rappresentazione particolarmente sensibile della vita economica del soggetto e rientrando, a pieno titolo, nell’ambito di protezione convenzionale.
L’accesso a tali informazioni da parte dell’autorità pubblica integra, pertanto, un’ingerenza nella sfera privata dell’individuo che può ritenersi compatibile con la Convenzione solo al ricorrere delle condizioni rigorosamente previste dall’art. 8, par. 2 CEDU: l’esistenza di una base legale adeguata, il perseguimento di uno scopo legittimo e la necessità dell’interferenza in una società democratica. La Corte ha più volte sottolineato come tali requisiti non possano essere soddisfatti da una previsione normativa meramente formale, ma richiedano una legge dotata di sufficiente qualità, in grado di garantire chiarezza, prevedibilità e delimitazione dei poteri attribuiti all’autorità pubblica, nonché di predisporre garanzie procedurali effettive contro il rischio di arbitrarietà e abusi.
È proprio sul piano della legalità sostanziale, intesa come qualità della norma e adeguatezza delle tutele approntate, che la disciplina italiana delle indagini bancarie ha mostrato, secondo la Corte, profili di particolare criticità, rivelando una tensione strutturale tra l’ampiezza dei poteri di accertamento fiscale e l’esigenza di assicurare un’effettiva protezione del diritto al rispetto della vita privata del contribuente.
2. Il quadro normativo interno: ampiezza dei poteri di indagine e fragilità delle garanzie del contribuente.
Nel diritto interno italiano, l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, l’Agenzia delle Entrate, è investita di poteri di indagine particolarmente penetranti in materia di acquisizione dei dati bancari e finanziari dei contribuenti, funzionali all’attività di accertamento tributario. Tali poteri trovano il loro principale fondamento negli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, disposizioni che consentono all’Amministrazione di richiedere direttamente agli intermediari finanziari informazioni dettagliate sui rapporti intrattenuti dai contribuenti, incluse movimentazioni, saldi e altre informazioni di natura patrimoniale, senza la necessità di un’autorizzazione giurisdizionale preventiva e senza l’obbligo di una motivazione rafforzata in ordine ai presupposti dell’indagine.
Questo assetto normativo, storicamente giustificato dall’esigenza di contrastare in modo efficace l’evasione fiscale, si caratterizza per un’elevata discrezionalità amministrativa e per una significativa compressione delle garanzie procedurali riconosciute al contribuente. In particolare, la disciplina vigente non prevede strumenti idonei a consentire un controllo tempestivo sull’an e sul quomodo dell’accesso ai dati bancari, né meccanismi di informazione preventiva o contestuale del soggetto interessato.
Il contribuente viene, di regola, a conoscenza dell’attivazione dell’indagine solo in una fase successiva, quando i dati acquisiti sono già stati utilizzati a fondamento dell’azione impositiva. Le garanzie difensive risultano, pertanto, differite e indirette, relegate alla successiva fase contenziosa di impugnazione dell’atto impositivo, in un momento in cui l’ingerenza nella sfera privata si è già consumata in modo irreversibile. È proprio questa asimmetria strutturale tra l’ampiezza del potere investigativo dell’Amministrazione e la debolezza delle tutele giuridiche accordate al contribuente a costituire il nodo critico del sistema, oggetto delle censure sollevate in sede convenzionale.
3. La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026: contenuto e ratio decidendi.
Con la sentenza dell’8 gennaio 2026, resa nei casi Ferrieri e Bonassisa c. Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la disciplina italiana in materia di accesso ai dati bancari per finalità fiscali non soddisfa i requisiti di legalità richiesti dall’art. 8 della Convenzione. In particolare, la Corte ha ritenuto che il sistema normativo interno difetti della necessaria “qualità della legge”, intesa, secondo la consolidata giurisprudenza convenzionale, come chiarezza, prevedibilità e adeguata delimitazione dei poteri attribuiti all’autorità pubblica.
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha evidenziato come l’ordinamento italiano attribuisca all’Amministrazione finanziaria una discrezionalità eccessivamente ampia nell’accesso ai dati bancari dei contribuenti, in assenza di limiti normativi sufficientemente chiari e di criteri oggettivi idonei a orientarne l’esercizio. Tale ampiezza non risulta controbilanciata da garanzie procedurali effettive, capaci di prevenire il rischio di arbitrarietà e di abuso, né da meccanismi di controllo giurisdizionale tempestivi e accessibili.
Di rilievo centrale, nella ratio decidendi, è la constatazione che il sistema italiano non prevede rimedi giurisdizionali effettivi idonei a consentire al contribuente di contestare l’ingerenza nella propria sfera privata in una fase anteriore o contestuale all’accesso ai dati. La tutela giurisdizionale risulta, al contrario, differita e meramente eventuale, confinata alla fase successiva dell’impugnazione dell’atto impositivo, quando l’interferenza nella vita privata si è già consumata in modo irreversibile. Tale assetto, secondo la Corte, compromette il principio di proporzionalità e rende l’ingerenza non “necessaria in una società democratica”.
La violazione dell’art. 8 CEDU è stata qualificata come espressione di una carenza strutturale dell’ordinamento interno, tale da integrare una violazione di carattere sistemico. Pur ritenendo sufficiente, nel caso concreto, la constatazione della violazione ai fini dell’art. 41 della Convenzione, la Corte ha sottolineato che la pronuncia impone allo Stato italiano l’adozione di misure generali ai sensi dell’art. 46 CEDU, volte a riformare il quadro normativo vigente e ad assicurare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di accertamento fiscale e la tutela effettiva dei diritti fondamentali del contribuente.
4. Le ricadute sul contenzioso tributario e il ruolo della legalità convenzionale.
La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026 si colloca all’interno di un filone giurisprudenziale ormai consolidato, volto a ricondurre l’attività di accertamento fiscale entro i confini della legalità convenzionale, sottraendola a una lettura meramente funzionalistica dell’interesse erariale. In tale prospettiva, la pronuncia assume un rilievo che travalica il singolo caso, incidendo in profondità sulla struttura del diritto tributario interno e sul modo stesso di concepire i poteri dell’Amministrazione finanziaria in uno Stato di diritto.
Sul piano del contenzioso tributario, l’accertata violazione dell’art. 8 CEDU è destinata a riflettersi in modo significativo sugli atti impositivi fondati su indagini bancarie, potendo essere invocata quale parametro interposto di legittimità. Ne deriva un rafforzamento del ruolo del giudice tributario, chiamato non più a un controllo meramente formale della correttezza procedimentale dell’azione amministrativa, bensì a un vaglio sostanziale sulla proporzionalità, ragionevolezza e necessità dell’ingerenza nella sfera privata del contribuente, alla luce degli standard convenzionali.
La pronuncia evidenzia, inoltre, il carattere strutturale della violazione riscontrata, imponendo allo Stato italiano, ai sensi dell’art. 46 CEDU, l’adozione di misure generali di riforma della disciplina interna. La Corte esclude implicitamente che tale deficit possa essere colmato attraverso prassi amministrative o regolamentazioni interne prive di adeguata copertura normativa primaria, richiedendo invece un intervento legislativo capace di introdurre limiti chiari, criteri oggettivi di selezione e garanzie procedurali effettive, ivi comprese forme di controllo giurisdizionale tempestivo ed efficace.
In questo quadro, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo si conferma quale fonte viva e dinamica dell’ordinamento tributario, idonea a incidere non solo sul contenuto delle norme, ma anche sulla conformazione dei poteri pubblici e sulle tecniche di accertamento. Il rischio, altrimenti, è quello di una fiscalità “senza processo”, in cui l’efficienza dell’azione accertativa si traduce in un arretramento sistematico delle garanzie, compromettendo il delicato equilibrio tra potestà impositiva e tutela dei diritti fondamentali che costituisce il fondamento stesso della legalità democratica.
5. Considerazioni conclusive: tra stupore, paradosso e necessità di rifondazione.
La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026 suscita, inevitabilmente, un duplice sentimento di stupore e di riflessione critica. Stupore, perché porta alla luce una fragilità strutturale di un sistema che, per lungo tempo, ha considerato l’accesso ai dati bancari come un ambito quasi sottratto al pieno dispiegarsi delle garanzie costituzionali e convenzionali, in nome di una concezione efficientistica e funzionalizzata dell’interesse fiscale. Riflessione, perché impone di interrogarsi sul significato più profondo della legalità tributaria in uno Stato di diritto che si pretende maturo e conforme ai valori democratici europei.
La pronuncia di Strasburgo costringe l’interprete a confrontarsi con uno dei paradossi più emblematici della fiscalità contemporanea: quanto più l’Amministrazione finanziaria dispone di strumenti informativi sofisticati e invasivi, tanto più si rende necessario un rafforzamento delle garanzie giuridiche a tutela della persona. L’efficienza dell’accertamento non può tradursi in una progressiva normalizzazione dell’ingerenza nella sfera privata, pena la trasformazione del potere impositivo in un dominio sottratto ai principi di legalità, proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo.
In tale prospettiva, la tutela della vita privata e dei dati personali non si configura come un ostacolo all’azione fiscale, bensì come il suo limite fisiologico e, al tempo stesso, come la misura della sua legittimità democratica. La privacy non è un lusso riservato a tempi di abbondanza istituzionale, ma un indice qualificante della maturità giuridica di un ordinamento che riconosce nella persona – e non nel dato – il centro di imputazione dei diritti fondamentali.
La sentenza dell’8 gennaio 2026 non rappresenta, dunque, una battuta d’arresto per il fisco, né una negazione della necessità di un efficace contrasto all’evasione, ma piuttosto un monito e un’occasione: quella di ripensare, su basi più solide e garantiste, il rapporto tra potere impositivo e diritti fondamentali. Senza norme chiare, limiti stringenti e controlli giurisdizionali effettivi, il diritto tributario rischia di ridursi a mera tecnica di prelievo, smarrendo il proprio fondamento di legalità.
È in questa tensione, quella tra potere e garanzia, tra dato e persona, tra efficienza e dignità, che si gioca oggi la credibilità dell’ordinamento tributario europeo. Ed è forse proprio in questo spazio di inquietudine giuridica che la pronuncia di Strasburgo invita legislatore e interprete a riscoprire il senso più autentico della legalità: non come strumento di dominio, ma come limite consapevole e necessario all’esercizio dell’autorità pubblica.
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Sitografia essenziale
- CEDU censura normativa italiana accesso ai dati bancari nei controlli fiscali – EDotto.com, 9 gennaio 2026;
- Osservatorio sentenze CEDU – testata ufficiale Camera dei Deputati (incluso il caso Ferrieri e Bonassisa, 08/01/2026);
- Indagini bancarie e potere fiscale: raccomandazioni della Corte EDU – Osservatorio Fiscalità Internazionale, 16 gennaio 2026;
- CEDU condanna l’Italia per indagini bancarie invasive – Quotidiano più.it, gennaio 2026 (notizia d’attualità).
Bibliografia essenziale
- Corte europea dei diritti dell’uomo, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, nn. 40607/19 e 34583/20, 8 gennaio 2026 (disponibile via osservatorio sentenze CEDU);
- D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 633/1972 (normativa sulle verifiche fiscali e accesso ai dati bancari);
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 8.