Diritto costituzionale

LEGGE ELETTORALE 2026: PREMIO DI MAGGIORANZA, LISTE BLOCCATE E RISCHI DI INCOSTITUZIONALITÀ – L’ANALISI DEL PROF. STEFANO CECCANTI

L'intervista esamina la proposta di legge elettorale che prevede un premio del 55% dei seggi con il 40% dei voti, giudicato in linea con i precedenti della Corte Costituzionale per garantire la governabilità senza compromettere le garanzie democratiche. Il testo affronta il superamento delle liste bloccate tramite collegi uninominali e chiarisce che la natura regionale del Senato non ostacola un sistema nazionale omogeneo. Infine, si prende atto dell'archiviazione del "Premierato", suggerendo di concentrare gli sforzi esclusivamente sulla riforma del sistema di voto.
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1) Secondo una parte delle opposizioni, in particolare +Europa, si afferma che questa nuova legge elettorale porti a un ritorno alla legge Acerbo del 1923, che prevedeva che con il 25% dei voti si ottenesse il 66% dei seggi. Secondo lei questo rischio aaadi una maggioranza artificiale è probabile o la legge elettorale si muove in una direzione diversa?

Capisco le esigenze di lotta politica, ma penso sia meglio partire da quello che ha già detto la Corte costituzionale, ossia che è legittimo attribuire un premio del 55% dei seggi a chi abbia ottenuto il 40% dei seggi. Questo vale sia per coloro che sotto sotto immaginano che la proporzionale pura sia l’unico sistema legittimo (ma tra questi non può esservi +Europa, dato che la tradizione radicale è a favore di sistemi uninominali maggioritari che possono portare a distorsioni ben maggiori, ad esempio Starmer governa col 63,4% dei seggi conseguito col 33,7% dei voti) sia per coloro che ritengono ragionevoli i premi, ma che debbono sapersi fermare al 55% ammesso dalla Corte, che consente di governare ma senza potersi impadronire unilateralmente di organi e procedure di garanzia.

2) Un punto molto discusso è l’assenza delle preferenze all’interno di questa legge elettorale, una scelta che il Governo Meloni ha sostenuto con forza. Secondo lei, il fatto che siano le Segreterie dei partiti a scegliere i propri candidati da inserire nelle liste elettorali è un aspetto positivo o negativo per la qualità della nostra democrazia?

E’ importante segnalare che non siamo obbligati a scegliere tra le liste bloccate che generano conformismo verso i segretari pro tempore e le preferenze che specie sulla dimensione di scala delle grandi circoscrizioni rischiano di far dipendere gli eletti da correnti e lobbies. Esistono i collegi uninominali che rendono ben visibili i candidati e che sono abbinabili anche a formule proporzionali.

3) Questa legge si presenta come un proporzionale temperato da un premio di maggioranza: al 40% dei voti corrisponderebbe circa il 55% dei seggi. Molti osservatori paventano il rischio di incostituzionalità rispetto ai presupposti fissati in passato dalla Corte Costituzionale. Lei ritiene che questo equilibrio reggerebbe a un giudizio di legittimità?

Come accennato in precedenza mi sembra doveroso fermarsi al 55 ammesso dalla Corte perché questo porta a votare un Presidente della Repubblica non divisivo (il quorum del 50 più uno deve scontare il voto segreto e i delegati regionali) e si starà lontani dal 60 per cento che permette di eleggere giudici costituzionali e componenti del Csm nonché dal 66% della revisione costituzionale senza referendum. Al di sopra credo che sia altamente improbabile il placet della Corte. 

4) Se la nuova legge elettorale fosse legata all’elezione diretta del Presidente del Consiglio (o meglio a un’indicazione vincolante), come cambierebbe il potere di nomina e di scioglimento delle Camere del Capo dello Stato? Non si rischia di trasformare il Presidente della Repubblica in una figura meramente notarile, svuotando l’articolo 92 della Costituzione?

    L’indicazione è un elemento di trasparenza e non è strettamente vincolante. Se ad esempio vincessero coalizioni opposte tra Camera e Senato con tutta probabilità diventerebbe Presidente del Consiglio una persona non indicata. Se l’esito è chiaro anche oggi la scelta sarebbe politicamente dovuta visto che l’articolo 92 va letto insieme al 94, ossia la nomina è di qualcuno che sia in grado di ottenere la fiducia. E del resto il centrosinistra si sta preparando a primarie di coalizione.

     5) La Costituzione stabilisce all’Articolo 57 che il Senato è eletto su base regionale. Se il premio di maggioranza del 55% venisse assegnato su base nazionale per garantire l’elezione del Premier, come si concilierebbe questa “nazionalizzazione” del voto con la natura regionale del Senato?

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum che ha invitato a varare sistemi più possibilmente omogenei tra Camera e Senato quell’obiezione, che è sempre stata debole perché estrapola dall’insieme tre parole della Costituzione, che si riferiscono sempre a un’assemblea chiamata a dare la fiducia al Governo nazionale, ha perso qualsiasi plausibilità. Lo si capisce bene anche dall’ottimo dossier del Servizio Studi della Camera.

     6) La proposta di Premierato introduce di fatto una forma di clausola “Simul Stabunt, Simul Cadent” (insieme staranno, insieme cadranno) legando la vita della legislatura a quella del Premier eletto. Se il Parlamento non può più formare una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne senza rischiare lo scioglimento automatico, non si rischia di trasformare il potere legislativo in un organo puramente accessorio all’Esecutivo, privandolo della sua funzione di controllo e di indirizzo politico prevista dall’Articolo 70?

    Il Premierato è ormai archiviato visto che le forze politiche non riescono a approvare riforme condivise e che quelle a maggioranza vengono facilmente bocciate. In questa fase bisogna lavorare perciò solo sul sistema elettorale, pur consapevoli che è uno strumento parziale che sarebbe meglio fosse integrato da una revisione costituzionale.

    Autore

    • Studentessa di Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. Appassionata di diritto internazionale e costituzionale, scrive per Politica, un magazine online.

    Sara Gilardi
    Studentessa di Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. Appassionata di diritto internazionale e costituzionale, scrive per Politica, un magazine online.