Circa un mese fa, più precisamente il 29 gennaio 2026, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza che conferma un dato crescente: l’assegno di mantenimento non è sempre dovuto dal marito.
Pur non essendo intenzione della scrivente sotenere in tale sede un trattato femminista, ed essendo comprensibile che la parola “patriarcato” abbia condotto tutti noi ad un’inevitabile sazietà semantica – prinicipio per cui l’abuso di un termine porta alla perdita del significato stesso – tuttavia, non possiamo non prendere atto che questo è, da sempre, la causa del fattore culturale che vedeva una giurisprudenza a favore delle donne nel 99.9% dei casi afferenti alla corrispondenza di un assegno di mantenimento.
La cultura dell’uomo lavoratore, avente il dovere imprescindibile di mantenere moglie e figli è, perciò, incompatibile con la visione di una società in cui i ruoli di genere siano paritari.
La causa dell’inversione di rotta è presto detta: l’incremento dell’indipendenza economica femminile. In sostanza, in una società in cui la donna aveva l’obbligo di relegarsi alla cura della casa e dei figli le si imponeva di dipendere totalmente dal marito. Ma, da quando le donne hanno inziato a rivendicare il loro diritto a studiare, lavorare e guadagnare i propri soldi, una delle liete conseguenze è stata anche la modifica delle decisioni dei Giudici in sede di assegnazione del cosiddetto “mantenimento” che, com’è evidente, ha giovato alle tasche dei mariti preoccupati per le loro finanze nel caso in cui avessero dovuto divorziare dalla moglie.
La normativa che prevede l’assegno di mantenimento non ha mai previsto che tale obbligo ricadesse su di un genere piuttosto che di un altro (e mai avrebbe potuto prevederlo, giusto rischio l’incostituzionalità della stessa!).
Se dieci sentenze su dieci decidevano che fosse il marito a prestare l’assegno di mantenimento alla moglie, era unicamente dovuto al fatto che nessuna aveva una sua indipendenza economica, né avrebbe potuto crearsela neppure dopo dovendo continuare a prendersi cura dei figli e non possedendo un titolo di studio adeguato.
Fortunatamente, allo stato attuale, la società vede molte donne occupare i più disparati posti di lavoro, anche ricoprendo posizioni apicali. Lavori che fino a 40/50 anni fa non avrebbero neppure potuto sognare di svolgere, poiché loro vietato.
A dire il vero, il principio dell’assegno di mantenimento è semplice: si valutano le condizioni economiche individuali dei due coniugi e poi il Giudice decide su chi ritiene essere la parte economicamente “debole” che, come di seguito riportato, non è sempre la moglie.
La sentenza sopracitata è emblematica del rispetto dei diritti fondamentali ed inviolabili, costituzionalmente protetti, quali la solidarietà familiare e l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Attraverso tale sentenza i Giudici, infatti, hanno rigettato l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie poiché questa, a seguito di un’analisi sulle sue condizioni economiche individuali, è risultata economicamente autosufficiente. Dunque, non solo la donna ha smesso di percepire i 500,00 euro mensili che inizialmente il Tribunale di Rimini aveva previsto in suo favore, ma la Corte d’Appello l’ha anche condannata alla restituzione di tutto quanto avesse percepito sin dal giorno della pronuncia della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello che ha riformato la sentenza di primo grado sostiene che il Giudice di prime cure abbia valutato solamente la divergenza tra i redditi della moglie e del marito, senza preoccuparsi di verificare la causa di tale divergenza, né i ruoli assunti da ognuno all’interno della gestione familiare. Oltretutto, nel caso di specie, l’assegno divorzile non poteva avere funzione assistenziale poiché la donna – si è accertato – percepiva dal proprio lavoro un compenso mensile pari a circa 1.400,00 euro, oltrechè avere la proprietà dell’immobile in cui risideva. La Corte d’Appello ha, quindi, ritenuto infondata la richiesta di veder corrispondere l’assegno divorzile in suo favore.