ABSTRACT: L’alto mare, che copre circa il 64% delle acque oceaniche e metà della superficie terrestre oltre le 200 miglia nautiche, è centrale per il sistema globale: regola il clima assorbendo gran parte del calore antropico, supporta la biodiversità e costituisce la via principale per la navigazione, il commercio (>80%) e la pesca. È un enorme serbatoio di biodiversità ancora in gran parte inesplorata, con rilevanza scientifica, medica e biotecnologica, e contribuisce alla purificazione dell’acqua e al sequestro della CO₂, rallentando il cambiamento climatico. Contrariamente alla narrazione di una frontiera priva di regole, l’alto mare è disciplinato da una rete frammentaria di istituzioni settoriali; tale frammentazione costituisce un ostacolo alla gestione olistica, favorendo forum shopping, free riding e mandati poco chiari. 

Il 20 settembre 2025 la comunità internazionale ha raggiunto un traguardo storico: il Trattato sull’Alto Mare – Accordo sulla Biodiversità Oltre le Giurisdizioni Nazionali (BBNJ) – entrerà in vigore il 17 gennaio 2026, diventando diritto internazionale. L’articolo propone un’analisi critica del BBNJ, evidenziandone il ruolo nel colmare lacune normative e nel rafforzare la governance multilaterale, valutandone strumenti di conservazione, gestione delle risorse genetiche marine e aree protette. 

SOMMARIO: 1. OLTRE LA RES NULLIUS: IL SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE NORMATIVA NELLA GESTIONE DELL’ALTO MARE – 2. IL COMPROMESSO BBNJ: TRA SOVRANITÀ NAZIONALE E PATRIMONIO COMUNE – 3. GOVERNANCE DELLE RISORSE E STRUMENTI DI CONSERVAZIONE: I PILASTRI OPERATIVI DEL BBNJ – 4. IL BBNJ NELL’ARCHITETTURA DELL’UNCLOS: INTEGRAZIONE NORMATIVA E ASSETTO ISTITUZIONALE – 5. DALLA RATIFICA ALL’ATTUAZIONE: IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE E SINERGIE INTERNAZIONALI – 6. CONCLUSIONI

1. OLTRE LA RES NULLIUS: IL SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE NORMATIVA NELLA GESTIONE DELL’ALTO MARE

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) del 1982 costituisce il pilastro normativo globale per la regolamentazione degli oceani. Oltre a delimitare le acque territoriali e le Zone Economiche Esclusive (ZEE), l’accordo disciplina l’Alto Mare: uno spazio definito res nullius, non soggetto alla sovranità di alcuno Stato e aperto all’uso comune per scopi pacifici. Ai sensi dell’articolo 87, vige qui il principio di libertà di navigazione, sorvolo, pesca e ricerca scientifica, ma tale esercizio non è illimitato. La Convenzione impone infatti il divieto di condotte lesive per l’umanità e l’ambiente, come la pirateria, la schiavitù, il traffico di stupefacenti e l’inquinamento marino.

Tuttavia, l’attuale gestione soffre di un vuoto normativo per quanto riguarda le Aree Marine Protette (AMP) al di fuori della giurisdizione nazionale. Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e l’Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA) operano spesso in silos, favorendo lo sfruttamento economico rispetto alla conservazione. Le conseguenze sono evidenti: il 31% degli stock ittici mondiali è sovrasfruttato e l’imminente estrazione mineraria in acque profonde minaccia ecosistemi fragili e ancora inesplorati.

Il BBNJ mira a garantire che la protezione del mare non sia subordinata agli interessi economici, evitando un potenziale “feudalesimo oceanico” dove solo gli Stati con grandi capacità tecnologiche traggono beneficio dalle risorse comuni. Proteggere l’Alto Mare richiede dunque una revisione radicale del concetto di responsabilità collettiva, trasformando la libertà di sfruttamento in un obbligo di tutela per garantire l’integrità di un bene che appartiene all’umanità intera.

2. IL COMPROMESSO BBNJ: TRA SOVRANITÀ NAZIONALE E PATRIMONIO COMUNE

Adottato per consenso il 19 giugno 2023 dopo un iter negoziale ventennale iniziato nel 2004, il trattato mira a bilanciare la libertà dell’alto mare con il principio del patrimonio comune dell’umanità.

Uno dei nodi più complessi del negoziato ha riguardato la pesca. Nonostante i pesci siano parte integrante della biodiversità, le grandi potenze marittime (UE, USA, Giappone) hanno insistito affinché la loro gestione rimanesse di competenza delle Organizzazioni Regionali (ORGP), per evitare sovrapposizioni normative. Al contrario, i Piccoli Stati Insulari (SIDS) hanno lottato per proteggere le proprie risorse, temendo che la qualifica dei pesci come Risorse Genetiche Marine (MGR) potesse limitare i loro diritti sovrani o favorire una “biopirateria” tecnologica da parte dei paesi ricchi. 

Sebbene l’UE spingesse per zone di “divieto assoluto”, il testo riflette una mediazione che tutela gli interessi economici delle nazioni dipendenti dalla pesca. Restano tuttavia aperte alcune sfide, come la definizione di meccanismi finanziari obbligatori per sostenere i paesi in via di sviluppo e le modalità di risoluzione delle controversie tramite il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS).

Il BBNJ rappresenta un pilastro per l’Agenda 2030 (SDG 14), garantendo che la gestione del mare passi da una logica estrattiva a una di tutela collettiva.

3.  GOVERNANCE DELLE RISORSE E STRUMENTI DI CONSERVAZIONE: I PILASTRI OPERATIVI DEL BBNJ

Le Risorse Genetiche Marine (Marine Genetic Resources, MGR) comprendono qualsiasi materiale di origine marina contenente unità funzionali di ereditarietà di valore reale o potenziale, come piante, animali, microbi o altri organismi marini. Il nuovo regime giuridico delle MGR in aree oltre la giurisdizione nazionale (ABNJ) rappresenta una sfida senza precedenti per il diritto del mare. L’Accordo BBNJ introduce uno status unificato basato sul Patrimonio Comune dell’Umanità (Common Heritage of Mankind, CHM), sancito dall’articolo 136 UNCLOS per le risorse dell’Area, ma i negoziati hanno evidenziato profonde divisioni tra Nord e Sud del mondo, culminate nelle tensioni della Conferenza IGC-5.

Il principio della fair and equitable benefit-sharing, previsto dagli articoli 10 e 11 del BBNJ, stabilisce che i benefici derivanti dall’uso delle MGR e delle informazioni genetiche digitali (DSI) devono essere distribuiti in modo equo e giusto tra tutti gli Stati, contribuendo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina. Per i paesi in via di sviluppo, guidati dalla presidenza cubana del G77+Cina, l’accesso alle MGR non è neutrale: la ricerca in alto mare richiede navi e tecnologie sofisticate, i cui costi giornalieri possono variare dai 25.000 agli 87.500 dollari, creando barriere economiche significative. In questo contesto, la proposta dei paesi sviluppati di un fondo basato su contributi volontari è stata considerata insufficiente, spingendo il G77 a negoziare un modello di condivisione dei benefici monetari e non monetari più ambizioso.

Un elemento cruciale del trattato è l’inclusione delle informazioni sulla sequenza digitale (DSI). Una volta sequenziato un organismo marino, il suo codice genetico può essere condiviso digitalmente, smaterializzando la risorsa. Tuttavia, senza sistemi di tracciabilità solidi, aziende private potrebbero brevettare applicazioni commerciali, escludendo i paesi in via di sviluppo dai benefici della scienza medica e industriale.

Inoltre, il trattato non dispone di un braccio esecutivo centrale, affidandosi alla responsabilità dello Stato di bandiera (art. 94 UNCLOS), sistema che può consentire alle navi da ricerca di registrarsi in giurisdizioni con controlli limitati. Inoltre, possibili conflitti di mandato con organismi preesistenti, come le Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca (ORGP) o l’Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA), potrebbero ostacolare l’integrazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità (art. 145 UNCLOS, cooperazione tra regimi).

Gli strumenti di gestione basati sull’area (ABMT), comprese le Aree Marine Protette (AMP), costituiscono il principale strumento operativo del BBNJ per conservare e utilizzare sostenibilmente la biodiversità marina (art. 18–24 BBNJ). Essi non comprendono aree all’interno della giurisdizione nazionale e non devono essere invocati per affermare o negare diritti sovrani o giurisdizione (art. 3 BBNJ). Gli ABMT mirano a preservare ecosistemi resilienti, sostenere la sicurezza alimentare, promuovere la cooperazione internazionale e rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo tramite formazione e trasferimento tecnologico (art. 43–46 BBNJ).

Le valutazioni di impatto ambientale (VIA) rappresentano un altro elemento essenziale del trattato (art. 30–35 BBNJ). Esse devono essere condotte quando un’attività pianificata in ABNJ o in aree sotto giurisdizione nazionale può avere impatti significativi sull’ambiente marino. La soglia per lo screening considera anche effetti cumulativi e impatti poco compresi. Le fasi della VIA includono screening, definizione dell’ambito, valutazione dettagliata, misure di mitigazione, consultazione pubblica e pubblicazione del rapporto finale. Gli Stati con capacità limitate possono richiedere supporto agli esperti dell’Organismo Scientifico e Tecnico (art. 41 BBNJ).

Il BBNJ rafforza il principio di precauzione, previsto dall’articolo 30(3), includendolo tra i criteri guida per la governance della biodiversità marina, permettendo misure preventive anche in assenza di certezza scientifica. Questo approccio precauzionale si applica sia all’istituzione di ABMT e AMP, sia alle VIA, imponendo soglie di valutazione anticipata e prudenza nella pianificazione delle attività antropiche.

Il trattato ha una dimensione solidaristica marcata: riconosce la responsabilità condivisa nella conservazione della biodiversità e nella gestione delle MGR, garantendo che i benefici siano equamente distribuiti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, ai piccoli Stati insulari e agli Stati meno avanzati (art. 10–11 BBNJ). Ciò si traduce in supporto concreto attraverso capacity building, trasferimento tecnologico, accesso alla ricerca scientifica e condivisione dei dati. Per i Piccoli Stati Insulari (SIDS) e gli Stati africani, l’Accordo rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare capacità scientifiche, accedere a MGR e DSI, migliorare la tutela ambientale e favorire la cooperazione regionale. 

Ciò nonostante, il successo del BBNJ dipenderà dall’efficace implementazione dei meccanismi di tracciabilità delle MGR, dalla capacità di condurre VIA rigorose e dalla cooperazione internazionale. La ratifica e l’attuazione del trattato rappresentano una concreta possibilità di governare equamente l’alto mare, promuovendo la conservazione della biodiversità e un utilizzo sostenibile delle risorse marine a beneficio di tutti gli Stati, con particolare attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

4. L BBNJ NELL’ARCHITETTURA DELL’UNCLOS: INTEGRAZIONE NORMATIVA E ASSETTO ISTITUZIONALE

L’Accordo BBNJ è strettamente connesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) del 1982, configurandosi giuridicamente come un implementing agreement che opera all’interno del quadro normativo da essa stabilito. 

In quanto terzo accordo di attuazione adottato sotto l’egida dell’UNCLOS, dopo gli Accordi del 1994 e del 1995, il BBNJ non istituisce un regime giuridico autonomo. Il BBNJ integra e rafforza l’attuazione dell’UNCLOS, traducendone i principi generali in obblighi più specifici e vincolanti per la governance dell’alto mare.

Il rapporto tra i due strumenti emerge inoltre nella cooperazione interregime: mentre l’UNCLOS stabilisce obblighi generali di protezione e di due diligence, il BBNJ fornisce procedure concrete per la loro attuazione, includendo il monitoraggio, la valutazione preventiva degli impatti ambientali e la gestione delle attività antropiche. Il Trattato si inserisce così nelle più recenti evoluzioni del diritto internazionale dell’ambiente marino, caratterizzate dal rafforzamento dell’approccio ecosistemico, dalla centralità del principio di precauzione e da una crescente proceduralizzazione della tutela ambientale, accompagnata da obiettivi di equità e solidarietà tra Stati.

Sul piano istituzionale, il BBNJ istituisce una Conferenza delle Parti, un Organismo scientifico e tecnico, una Segreteria e un meccanismo di compensazione, fondati sul principio di trasparenza e finalizzati a garantire un’attuazione coordinata ed efficace del Trattato. Tuttavia, in quanto accordo vincolante esclusivamente per gli Stati Parte, l’effettiva portata del BBNJ resta condizionata dall’assenza di obbligatorietà nei confronti dei terzi, elemento che rischia di limitare l’impatto concreto della nuova governance dell’alto mare.

5.  DALLA RATIFICA ALL’ATTUAZIONE: IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE E SINERGIE INTERNAZIONALI

L’Accordo BBNJ entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 68(1), a seguito del deposito del sessantesimo strumento di ratifica; attualmente conta 145 firmatari e 61 Parti. Pur essendo un approccio innovativo, l’esigenza di regolare l’accesso alle MGR e di garantire trasparenza non è nuova: strumenti preesistenti come la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), il Protocollo di Nagoya, l’ITPGRFA e il PIP Framework dell’OMS avevano già sviluppato sistemi di tracciabilità e monitoraggio, seppur con approcci differenziati.

La FAO continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento, collaborando con le Parti e le Organizzazioni Regionali per la Gestione della Pesca (ORGP) per assicurare che la conservazione della biodiversità e la pesca sostenibile siano integrate.

L’attuazione a livello nazionale varierà in base al sistema giuridico: nei paesi dualisti sarà necessaria l’adozione di leggi specifiche relative a VIA e ABMT, mentre nei sistemi monisti l’accordo entrerà automaticamente nel diritto interno, con possibili discrepanze interpretative. Il successo del BBNJ dipenderà quindi da quadri istituzionali solidi, formazione tecnica e cooperazione internazionale continua, garantendo equità, trasparenza e sostenibilità.

6.  CONCLUSIONI

L’Accordo BBNJ rappresenta un passo storico nella governance internazionale degli oceani, affrontando la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità nelle aree al di fuori delle giurisdizioni nazionali (ABNJ). Il trattato istituisce strumenti innovativi come la Conferenza delle Parti (COP), il Clearing-House Mechanism (CHM) e il Comitato per l’attuazione e la conformità, creando un quadro istituzionale in grado di coordinare monitoraggio, trasparenza e condivisione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine (MGR) e dalle informazioni digitali sulle sequenze (DSI).

Il BBNJ promuove la cooperazione tra Stati, comunità scientifiche, organizzazioni regionali e organismi internazionali, rafforzando il coordinamento con altri regimi settoriali e sostenendo obiettivi globali come l’SDG 14 e il target “30×30”. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità degli Stati di recepire le norme a livello nazionale, di garantire applicazioni coerenti e di superare le differenze in capacità tecnica e istituzionale tra paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Il trattato dimostra come il diritto internazionale possa andare oltre la codifica di obblighi astratti, diventando uno strumento dinamico per promuovere la sostenibilità, la cooperazione e la gestione responsabile delle risorse comuni. Introduce un modello multilivello di governance adattativa, che integra principi scientifici, economici e sociali, e stimola innovazioni normative e tecnologiche per la gestione degli ecosistemi marini.

In conclusione, il BBNJ mostra che la comunità internazionale può costruire regole condivise per affrontare problemi transnazionali complessi. Non è solo un trattato, ma un ecosistema di governance in evoluzione, in cui il diritto internazionale diventa catalizzatore di cambiamento, sostenibilità e cooperazione globale, essenziale per affrontare le sfide ambientali e socio-economiche del XXI secolo.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  • United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay, 10 dicembre 1982.
  • Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement), adottato il 19 giugno 2023.
  • Convention on Biological Diversity (CBD), Rio de Janeiro, 1992.
  • Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits, 2010.
  • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), FAO, 2001.
  • WHO Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework, 2011.

SITOGRAFIA

https://bbnj-mgr.fas.harvard.edu/eias

https://bbnj-mgr.fas.harvard.edu/institutional-arrangements

https://bbnj-mgr.fas.harvard.edu/implementation-and-compliance

https://prism.sustainability-directory.com/term/bbnj-treaty-future

Autore

  • Giacobbe Montella

    Laureato a pieni voti in Lingue e in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, arricchendo il mio percorso con un’esperienza Erasmus in Cina. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, francese e cinese.