SOMMARIO: 1. LA SENTENZA N. 201/2025 E LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA – 2. IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI PENA SEMESTRE PER SEMESTRE E LA PRONUNCIA COSTITUZIONALE – 3. PROPOSTA DI LEGGE GIACHETTI – 4. CONCLUSIONI

ABSTRACT: Il contributo esamina la sentenza n. 201/2025 della Corte costituzionale, che ricolloca la liberazione anticipata nell’alveo della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.), escludendone una lettura come beneficio meramente discrezionale. La Corte censura automatismi e formalismi introdotti dalla riforma del 2024 e dichiara incostituzionale il rinvio dell’accertamento dei requisiti alla fase finale dell’esecuzione, perché lesivo della funzione motivazionale del controllo semestrale e contrario ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.). Il quadro è completato dal richiamo alla proposta di legge Giachetti, orientata a potenziare l’istituto anche in funzione di reinserimento e contenimento del sovraffollamento.

Le recenti decisioni della Corte costituzionale depositate alla fine del 2025, tra cui la sentenza n. 201, riaprono il dibattito sull’istituto della liberazione anticipata quale strumento centrale del trattamento penitenziario. L’articolo esamina il contributo della giurisprudenza costituzionale nel ridefinire la funzione della liberazione anticipata, valorizzandone la natura di diritto connesso all’effettività del percorso rieducativo e non di mera misura premiale discrezionale. In particolare, la sentenza n. 201 evidenzia il collegamento sistematico tra il diritto al reinserimento sociale della persona detenuta e il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., inteso come parametro di legittimità delle discipline che incidono sull’accesso ai benefici penitenziari. La liberazione anticipata emerge così come strumento funzionale alla rimozione degli ostacoli che, anche in ambito carcerario, limitano il pieno sviluppo della persona e la finalità rieducativa della pena. Le decisioni costituzionali richiamano l’esigenza di una disciplina coerente e non discriminatoria, capace di evitare diseguaglianze di fatto tra i detenuti nell’accesso al trattamento rieducativo e ai suoi effetti, con rilevanti ricadute sistematiche sul diritto penitenziario e sulle prospettive di riforma del sistema carcerario.

1. LA SENTENZA N. 201/2025 E LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA 

Con la sentenza n. 201 del 2025 la Corte costituzionale ha offerto una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell’istituto della liberazione anticipata, collocandolo stabilmente all’interno del diritto al trattamento rieducativo della pena. La Consulta ha evidenziato come la liberazione anticipata non possa essere intesa come un beneficio meramente eventuale o come una concessione discrezionale subordinata a criteri formalistici, ma come uno strumento essenziale per dare concreta attuazione alla finalità rieducativa sancita dall’art. 27, comma 3, della Costituzione. In questo quadro, la Corte ha censurato quelle previsioni normative e prassi applicative che, introducendo automatismi o condizioni eccessivamente rigide, rischiano di svuotare di contenuto il percorso trattamentale svolto dal detenuto, trasformando la valutazione della “partecipazione all’opera di rieducazione” in un accertamento meramente astratto o presuntivo. Particolare rilievo assume il richiamo espresso al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., inteso come parametro di giudizio per verificare la legittimità delle discipline che incidono sull’accesso alla liberazione anticipata. Secondo la Corte, una regolazione che non tenga conto delle condizioni concrete in cui si svolge la detenzione e delle effettive possibilità di adesione al trattamento finisce per produrre diseguaglianze di fatto tra i detenuti, penalizzando coloro che, per ragioni organizzative o strutturali dell’istituto penitenziario, non possono dimostrare il proprio percorso rieducativo secondo schemi standardizzati. La sentenza n. 201/2025 afferma così l’esigenza di una valutazione individualizzata, sostanziale e non meramente formale, capace di riconoscere il valore rieducativo del comportamento complessivo del detenuto e di garantire un accesso non discriminatorio alla liberazione anticipata. In tal senso, la pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale volta a rafforzare il carattere costituzionalmente necessario del reinserimento sociale, richiamando il legislatore e l’amministrazione penitenziaria al dovere di rimuovere quegli ostacoli normativi e organizzativi che ne compromettono l’effettività. Con questa pronuncia la Corte costituzionale ha inoltre riaffermato il dovere del magistrato di sorveglianza di procedere all’esame delle istanze di liberazione anticipata presentate dal detenuto anche quando esse non contengano una puntuale indicazione dello specifico interesse all’ottenimento del beneficio. La Consulta ha così inciso sulle recenti modifiche normative che avevano introdotto tale requisito formale, previste dall’art. 69-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario, come novellato dal decreto-legge n. 92 del 2024, convertito con legge n. 112 del 2024. Secondo la Corte, subordinare la valutazione della domanda a un onere dichiarativo di carattere formale rischia di comprimere irragionevolmente l’accesso al beneficio e di ostacolare l’effettività del percorso rieducativo, imponendo invece al magistrato di sorveglianza una valutazione sostanziale delle condizioni per la concessione della liberazione anticipata, in coerenza con i principi costituzionali richiamati. Con la sentenza n. 201/2025 la Corte costituzionale attribuisce un rilievo centrale al nesso tra il diritto al reinserimento sociale del detenuto e il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, della Costituzione. La pronuncia propone una visione della persona detenuta che va oltre la mera condizione carceraria, ponendo l’accento sulla sua dignità e sul diritto a una reale opportunità di reinserimento nella società. Si tratta di una concezione che considera il detenuto non semplicemente come “uomo dietro le sbarre”, ma come soggetto titolare di diritti fondamentali e di una possibilità concreta di crescita personale e rieducativa, coerente con la finalità costituzionale della pena.

2. IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI PENA SEMESTRE PER SEMESTRE E LA PRONUNCIA COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201/2025, ha dichiarato incostituzionale la norma del 2024 che aveva modificato la liberazione anticipata (art. 69-bis O.P.), per violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. La riforma aveva sostituito la valutazione semestrale delle istanze del detenuto con un accertamento d’ufficio dei requisiti solo in prossimità del fine pena, eliminando i riscontri periodici sul percorso trattamentale. La Corte ha evidenziato che tale meccanismo privava il detenuto di stimoli concreti a proseguire nel percorso di rieducazione, creando incertezza sulla propria meritevolezza e compromettendo la funzione motivazionale e rieducativa della liberazione anticipata, che deve favorire il cambiamento personale e il reinserimento sociale. Il meccanismo di riscontro frazionato circa l’esito positivo delle istanze di liberazione anticipata – ha proseguito la Corte – «costituiva uno stimolo importante, per il condannato, a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l’accesso ai benefici». Allo stesso modo, «l’eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al più presto il proprio comportamento, sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale. Il tutto nell’ambito di un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente essere aiutato – attraverso un costante dialogo con il magistrato di sorveglianza e il personale dell’amministrazione penitenziaria, nonché con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno alle carceri italiane – a ritrovare in sé stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.»

3. PROPOSTA DI LEGGE GIACHETTI 

Tra le iniziative legislative più rilevanti sul tema del sovraffollamento carcerario figura la proposta di legge presentata dal deputato Roberto Giachetti, volta a modificare le disposizioni dell’art. 54 e dell’art. 69bis della legge 26 luglio n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario. La proposta prevede un aumento dei giorni di detrazione per buona condotta – ad esempio da 45 a 60 giorni per semestre – e strumenti per semplificare l’accesso alla liberazione anticipata, anche in chiave di reinserimento sociale del detenuto. Il disegno di legge introduce inoltre disposizioni transitorie per applicare riduzioni più ampie della pena e rafforza il ruolo della cosiddetta liberazione anticipata speciale, pensata come misura concreta per alleggerire il sovraffollamento e incentivare la responsabilità personale. L’iniziativa ha suscitato attenzione nel dibattito parlamentare e tra le associazioni impegnate nel settore penitenziario, tra cui “Nessuno tocchi Caino” pur incontrando richieste di correttivi tecnici in sede di esame in Commissione Giustizia.

4. CONCLUSIONI 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 201/2025 della Corte costituzionale e la proposta di legge Giachetti, evidenziano un mutamento significativo nell’approccio alla liberazione anticipata. La Consulta ha riaffermato la centralità della finalità rieducativa della pena e del diritto al reinserimento sociale del detenuto, collegando tale diritto al principio di eguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3, comma 2, della Costituzione. L’insieme di interventi normativi e giurisprudenziali indica una tendenza chiara: considerare il detenuto non più solo come soggetto sottoposto alla pena, ma come persona titolare di diritti e capace di partecipare attivamente al proprio percorso di rieducazione e reinserimento, garantendo al contempo certezza, equità e motivazione nell’accesso ai benefici penitenziari. 

BIBLIOGRAFIA 

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354
  • Proposta di legge A.C. 552/2024
  • Corte cost, sent. 20 ottobre 2025 n. 201 (dep. 29 dicembre 2025)
  • Decreto-legge 24 maggio 2024 n. 92, recante disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, convertito con Legge 20 luglio 2024, n. 112 G.U. n. 170 del 21 luglio 2024ù
  • Modifiche all’art. 69-bis O.P.
  • Sistemapenale.it, “Liberazione anticipata: la Corte ha dichiarato incostituzionali le modalità di accertamento dei requisiti per la concessione del beneficio introdotte nel 2024”, 30 dicembre 2025
  • F. Della Casa, G. Giostra – Manuale di diritto penitenziario, Torino Giappichelli 2025
  • Corte cost. Comunicato stampa 29 dicembre 2025 “riduzioni di pena per la partecipazione al percorso rieducativo: il condannato ha diritto a sollecitare una decisione del giudice al termine di ogni semestre di pena scontata.”

Autore

  • Martina Cicalò

    Laureanda in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, appassionata di diritto penale.
    Redattrice per PoliticaMag e Ius in Itinere.
    Impegnata sul fronte della violenza di genere, e di tutti quei temi legati alla parità, ai diritti umani, e agli sviluppi sociali.
    Futuro avvocato penalista