Editoriali

CREATOR ECONOMY E DIRITTO D’IMPRESA DIGITALE: L’INFLUENCER TRA AUTONOMIA CREATIVA E OBBLIGHI IMPRENDITORIALI

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ABSTRACT: L’evoluzione del mercato digitale e la crescente centralità della “creator economy” impongono una revisione critica delle categorie tradizionali del diritto d’impresa. La figura dell’influencer, da fenomeno socioculturale apparentemente effimero, è divenuta oggi soggetto economico di rilievo, in grado di generare valore, occupazione e innovazione. L’introduzione, dal 1° gennaio 2025, del codice ATECO 73.11.03 “Attività di influencer marketing” segna una svolta regolatoria, sancendo l’emersione dell’influencer quale operatore economico a pieno titolo. L’articolo analizza i riflessi civilistici, fiscali e contrattuali della nuova qualificazione, evidenziando le criticità ancora aperte e delineando il percorso verso una più matura e coerente nozione di impresa digitale.

SOMMARIO: 1. LA “CREATOR ECONOMY” COME PARADIGMA DELL’ECONOMIA CONTEMPORANEA – 2. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’INFLUENCER COME IMPRENDITORE DIGITALE – 3. INQUADRAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE – 4. PROFILI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – 5. QUESTIONI APERTE E PROSPETTIVE DI REGOLAZIONE – 6. CONCLUSIONI: VERSO UNA NUOVA GRAMMATICA DELL’IMPRESA DIGITALE

1. LA “CREATOR ECONOMY” COME PARADIGMA DELL’ECONOMIA CONTEMPORANEA.

La transizione digitale ha generato una costellazione di nuovi soggetti economici che operano in forme di disintermediazione radicale rispetto ai canali produttivi e comunicativi tradizionali. La cosiddetta creator economy, espressione dell’economia della reputazione e dell’autenticità percepita, rappresenta oggi una componente stabile del sistema produttivo.

L’influencer, nella sua accezione giuridica più ampia, non si limita a esercitare un’influenza culturale o mediatica, ma realizza attività sistematica di produzione, promozione e distribuzione di contenuti digitali, con finalità commerciali. Tale attività integra i presupposti oggettivi e soggettivi dell’art. 2082 c.c., e impone di ripensare la nozione stessa di impresa nel contesto digitale.

2. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’INFLUENCER COME IMPRENDITORE DIGITALE.

L’adozione del nuovo codice ATECO 73.11.03 rappresenta la prima presa di posizione organica del legislatore economico sul tema. Essa implica che l’attività dell’influencer sia riconosciuta quale forma di impresa individuale, caratterizzata da professionalità, abitualità e organizzazione dei mezzi produttivi, ancorché digitali.

L’elemento della “creatività”, che costituisce la cifra distintiva dell’attività del creator, non esclude ma anzi rafforza la natura imprenditoriale dell’attività, nella misura in cui la creazione di contenuti avviene secondo logiche di pianificazione, investimento e monetizzazione.

Si assiste, pertanto, a una progressiva assimilazione dell’influencer all’imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c., con la conseguente applicazione delle regole sulla tenuta delle scritture contabili, sull’iscrizione al registro delle imprese e sul regime previdenziale obbligatorio.

3. INQUADRAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE.

Sotto il profilo tributario, l’attività di influencer marketing, quando svolta in forma abituale, determina l’obbligo di apertura della partita IVA e l’applicazione del regime ordinario o forfettario, secondo i limiti di ricavo previsti dal D.L. 145/2023.

L’Agenzia delle Entrate, nelle recenti circolari interpretative, ha chiarito che i compensi derivanti da collaborazioni digitali, sponsorizzazioni o affiliazioni online devono essere qualificati come redditi d’impresa, e non più come redditi diversi o di lavoro autonomo occasionale.

L’inquadramento previdenziale, di competenza INPS – Gestione Commercianti o Gestione Separata – dipende dalla struttura organizzativa dell’attività, ma in ogni caso sancisce l’assimilazione dell’influencer a una figura imprenditoriale a tutti gli effetti. Tale uniformazione comporta vantaggi in termini di certezza normativa, ma anche oneri nuovi in termini di compliance e adempimenti contributivi.

4. PROFILI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.

Il riconoscimento della natura imprenditoriale comporta l’estensione delle regole generali in materia di contratti commerciali, tutela del consumatore e pubblicità ingannevole.

L’influencer, quale soggetto che promuove beni o servizi mediante contenuti audiovisivi o testuali, assume obblighi di trasparenza verso il pubblico, secondo le linee guida AGCM e le raccomandazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Ne discende una responsabilità contrattuale e precontrattuale in ordine alla veridicità delle comunicazioni commerciali, nonché un potenziale coinvolgimento nella catena di responsabilità del produttore o del distributore, in caso di pratiche scorrette.

Si delinea, dunque, una nuova figura di imprenditore “comunicativo”, in cui il capitale reputazionale diviene al contempo strumento produttivo e oggetto di regolazione giuridica.

5. QUESTIONI APERTE E PROSPETTIVE DI REGOLAZIONE.

Permangono tuttavia numerose criticità: dalla tutela dei diritti d’autore sulle opere digitali all’inquadramento del data ownership, dalla necessità di definire standard etici nella comunicazione pubblicitaria fino alla questione della parità di trattamento tra micro e macro-influencer.
Il diritto positivo, pur avendo compiuto un primo passo nel riconoscimento della categoria, appare ancora in ritardo rispetto alla velocità evolutiva del fenomeno.

L’esigenza di un quadro regolatorio organico – che integri diritto del lavoro, diritto tributario e diritto industriale – emerge con sempre maggiore urgenza, anche alla luce delle direttive europee sul Digital Services Act e sul Artificial Intelligence Act, che incidono direttamente sulle dinamiche di responsabilità dei contenuti e sull’uso di algoritmi di raccomandazione.

6. Conclusioni: verso una nuova grammatica dell’impresa digitale.

La figura dell’influencer non rappresenta più una variante marginale o secondaria dell’economia digitale, bensì emerge come un paradigma imprenditoriale autonomo e strutturato — una realtà che coniuga creatività, visibilità, marca personale e organizzazione economica. Il diritto deve abbandonare approcci residuali e transitori, per farsi grammatica dell’impresa digitale, ovvero disciplina organica che interpreta e regola le forme di produzione contemporanea.
Questo profilo richiede che l’ordinamento contribuisca a delineare non soltanto i contorni dell’attività, ma anche le regole della sua sostenibilità: l’autonomia creativa dell’influencer deve convivere con l’adempimento degli obblighi imprenditoriali, la libertà della produzione con la certezza del quadro regolatorio.

Per il consulente d’impresa, l’avvocato, il commercialista che assiste tali operatori digitali, la sfida consiste nel passare dalla consulenza “reattiva” — rispondere alle normative emergenti — a una consulenza “proattiva”: valutazione strategica del modello di business, scelta del regime fiscale e previdenziale più adeguati, predisposizione di contratti mirati, adozione di soluzioni di governance digitale che anticipino le criticità.

Infine, il legislatore e le autorità regolatorie dovranno cogliere l’opportunità di trasformare il riconoscimento del nuovo codice ATECO 73.11.03 in un punto di partenza per una disciplina organica della creator economy: linee guida contrattuali uniformi, strumenti di formazione dedicati, meccanismi di monitoraggio e compliance adeguati al digitale. L’impresa digitale, oggi incarnata dall’influencer, richiede regole che siano innovative quanto la sua stessa natura. In questo senso, il diritto non “segue” la realtà, ma la anticipa — e in ciò consiste la sua modernità.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  1. INPS, Circolare n. 44/2025 del 19 febbraio 2025, “Inquadramento previdenziale dei content creator e influencer”, pubblicata in data 29 maggio 2025;
  2. D.lgs. 206/2005 (“Codice del consumo”), artt. 21 comma 1 lett. h, e ss;
  3. ISTAT/Eurostat/MIMIT, «Classificazione ATECO 2025: 73.11.03 – Attività di influencer marketing», 2025. 

SITOGRAFIA ESSENZIALE

  1. Wired Italia, “Nuove regole per gli influencer. Dal 1° gennaio 2025 verrà introdotto in Italia il codice ATECO 73.11.03, dedicato all’attività di influencer marketing”. Wired, 2024; 
  2. CodiceATECO.it, “Categoria attività di influencer marketing – Codice ATECO 73.11.03”; 
  3. INPS, “Content creator: indicazioni su come gestire tasse e contributi”, pubblicazione del 29 maggio 2025; 
  4. SNI – Servizio Nuove Imprese (Unioncamere), “La Creator Economy avrà il suo codice ATECO”, del 29 novembre 2024; 
  5. Fiscozen.it, “Influencer nel 2025: arrivano le nuove regole su tasse e contributi”, del 24 gennaio 2025.

Autore

  • Raffaele Ventrella

    Laureatosi presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, l’Avv. Raffaele Ventrella ha intrapreso con determinazione e serietà il proprio percorso professionale, svolgendo il prescritto tirocinio forense e conseguendo, nel settembre 2022, l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bari. In seguito al solenne giuramento prestato dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, è iscritto al relativo Foro e svolge con continuità la professione forense dall’aprile 2023. Dal marzo 2024 esercita in piena autonomia quale titolare e fondatore dello STUDIO LEGALE – Avv. Raffaele Ventrella, presso il quale presta attività di consulenza ed assistenza, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, nei settori del diritto civile, penale e tributario. Parallelamente, si dedica con passione all’attività di tutoraggio e orientamento post laurea in discipline giuridiche ed economiche. La Sua opera professionale si connota per l’elevato rigore metodologico, per l’impegno costante nell’approfondimento delle tematiche affrontate e per l’assoluta centralità attribuita al cliente, la cui posizione viene tutelata con scrupolo, sensibilità e massima dedizione in ogni fase del mandato conferitogli.