L'Intervista

PALESTINA, DIRITTO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ ETICHE: OLTRE LA RETORICA DEL CONFLITTO, L’INTERVISTA AL PROF. FRANCESCO PALLANTE

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Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino, Francesco Pallante analizza per noi i punti caldi della crisi israelo-palestinese: dal riconoscimento della Palestina al blocco delle armi destinate a Israele, fino al tema del genocidio e alla sospensione dei rapporti accademici. Un dialogo che mira a distinguere il piano giuridico da quello politico, mettendo in luce le responsabilità che ricadono su Stati e istituzioni.

1. Il riconoscimento internazionale della Palestina comporta inevitabilmente una legittimazione implicita di Hamas, oppure è possibile distinguere tra il riconoscimento di uno Stato e l’approvazione delle forze politiche che ne detengono – in maniera frammentata – il potere?

Bisogna fare attenzione a non confondere il piano giuridico con il piano politico. Per il diritto internazionale, i profili della questione israelo-palestinese sono chiaramente definiti. Secondo il parere reso dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) all’Assemblea generale dell’Onu il 19 luglio 2024, Israele occupa illegalmente, dal 1967, la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, e la striscia di Gaza (oltre alle alture del Golan, di sovranità siriana) ed è tenuta a ritirarsi da tali territori per consentire ai palestinesi di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione politica: vale a dire, a dare vita a uno Stato palestinese senza condizioni. Come a tutti i popoli del mondo, spetterà poi ai palestinesi decidere in che modo governarsi. Nel frattempo, in quanto potenza occupante, Israele ha l’obbligo di non alterare lo status quo e di proteggere la popolazione occupata. Sono dunque illegali le colonie edificate nei territori occupati, il muro di separazione (oggetto di uno specifico parere della Cig del 9 luglio 2004) e tutte le azioni, più o meno violente, volte a reprimere i palestinesi e a tenerli in una condizione di apartheid (la violazione della Convenzione contro le discriminazioni razziali è stata anch’essa stata espressamente riconosciuta dalla Cig). Israele è inoltre tenuto a garantire il diritto al ritorno ai palestinesi che hanno subito la pulizia etnica nel 1948 e a restituire i beni loro sottratti. Dal canto loro, in quanto popolazione occupata militarmente, i palestinesi hanno diritto di effettuare azioni di resistenza, anche armata, purché siano esclusivamente rivolte contro i militari e i paramilitari (cioè i coloni armati) in azione: qualsiasi coinvolgimento dei civili israeliani, incluso il loro rapimento, costituisce invece un crimine.

2. È legittimo, sul piano giuridico e politico, impedire o limitare l’attracco delle navi che trasportano armi destinate a Israele? Esistono norme internazionali o nazionali che consentono di vietarne l’ingresso nei porti, e come si concilia questa scelta con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dagli accordi commerciali?

Occorre considerare che il diritto internazionale entra a far parte dell’ordinamento italiano per il tramite della Costituzione (art. 10, co. 1, e art. 117, co. 1, Cost.). In tal modo, i più rilevanti vincoli previsti dall’ordinamento internazionale – specialmente quelli stabiliti dalle numerose Convenzioni in tema di rispetto della pace e dei diritti umani – diventano vincoli costituzionali, che s’impongono sulla legislazione ordinaria e sugli atti amministrativi (siano essi di portata generale o puntuale). Anche non volendo considerare l’ordinamento internazionale, analoghi vincoli sono, peraltro, autonomamente previsti dalla Costituzione italiana, con riguardo sia alla pace (art. 11), sia ai diritti inviolabili dell’essere umano (art. 2). Non c’è, dunque, atto interno o esterno che possa giustificare l’adozione, da parte delle autorità italiane, di comportamenti che possano favorire, anche indirettamente, la violazione del diritto umanitario e la commissione di crimini di guerra e contro l’umanità. Al contrario, l’Italia è tenuta a prevenire questi comportamenti e a impedire che altri Stati possano adottarli: il non farlo potrebbe far sorgere responsabilità giuridiche in capo ai nostri governanti. Dunque, sì, è legittimo – e persino doveroso – impedire la vendita o il transito di armi a beneficio di Israele. La stessa Corte di giustizia internazionale ha, d’altronde, disposto, con ordinanza del 26 gennaio 2025, misure cautelari di prevenzione, rinforzandole in tre occasioni successive. Il che ulteriormente obbliga l’Italia ad adoperarsi per impedire la prosecuzione delle violenze.

3. In che modo si identifica ai sensi del diritto internazionale il genocidio che sta perpetrando Israele ai danni della popolazione palestinese, considerando che la Palestina non ha il riconoscimento internazionale di tutti gli Stati? La costituzione di uno Stato palestinese dal punto di vista giuridico aiuterebbe la popolazione palestinese ad ottenere giustizia e protezione?

Secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, si ha genocidio al ricorrere, anche alternativo, di uno dei seguenti atti, se «commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso»: (1) uccidere i membri del gruppo e/o (2) procurare lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo e/o (3) sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale e/o (4) adottare misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo e/o (5) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Salvo forse quest’ultimo atto, è provato senza alcun dubbio che Israele abbia adottato tutti i comportamenti vietati dalla Convenzione. Lo ha anche fatto con intento genocidario? Il nodo della questione è qui. Secondo i giuristi e gli storici che studiano il genocidio la riposta è positiva, come attestato dalle molteplici ripugnanti dichiarazioni dei governanti d’Israele (non solo appartenenti ai partiti di destra: ricordo che la presa di posizione per cui a Gaza non esistono civili innocenti è del presidente israeliano Ytzhak Herzog, esponente del partito laburista). Da ultimo, l’International Association of Genocide Scholars (IAGS), l’associazione internazionale che riunisce gli studiosi di genocidio di tutto il mondo, ha approvato una risoluzione in cui afferma che, sì, quello in corso a Gaza è un genocidio. La decisione finale spetta, in ogni caso, alla Corte internazionale di giustizia, che, con ordinanza del 26 gennaio 2024, ha deciso di non archiviare la denuncia proveniente dal Sudafrica e ha aperto un procedimento giudiziario contro Israele ritenendo «plausibile» che quanto sta avvenendo sia effettivamente un genocidio.

4. Israele, sul piano del diritto internazionale, può legittimamente qualificare come organizzazione terroristica la Global Sumud Flotilla, composta da attivisti civili e umanitari, e intervenire militarmente contro di essa?

Le parole del ministro Itamar Ben-Gvir sono un’evidente provocazione politica, priva di qualsivoglia base giuridica, in linea con la storia di un personaggio, definito «fascista» da molti dei suoi oppositori anche in Israele, che dichiara esplicitamente di muoversi in continuità con l’esperienza del rabbino Meir David Kahane, fondatore di un partito, il Kach, considerato un’organizzazione terroristica negli Stati Uniti d’America. Ben-Gvir ritiene Baruch Goldstein, il terrorista che uccise 29 palestinesi riuniti in preghiera a Hebron nel 1994, un modello, e non ha mai nascosto la sua ammirazione per Yigal Amir, che l’anno dopo assassinò il primo ministro israeliano Ytzhak Rabin. Insomma: chi è il terrorista? La verità è che la Global Sumud Flottilla sta agendo per portare aiuti alla popolazione civile di Gaza nel quadro di quanto previsto dal diritto umanitario.

5. Sempre più atenei stanno sospendendo i propri rapporti con Israele: come si valuta questa scelta alla luce della libertà accademica e delle responsabilità etiche e giuridiche delle università?

Non dobbiamo dimenticare che le università, in quanto autonomie funzionali, sono articolazioni della Repubblica. Anche per le università valgono, quindi, i vincoli costituzionali al ripudio della guerra, alla risoluzione delle controversie internazionali attraverso la diplomazia, alla promozione della pace e della giustizia tra i popoli. In questa luce, la sospensione dei rapporti accademici con Israele trova giustificazione nel rifiuto di collaborare a programmi e ricerche che possano essere utilizzati, oltre che a fini bellici, anche allo scopo politico di sostenere l’occupazione militare dei territori palestinesi. Penso, per esempio, a scavi archeologici che siano selettivamente rivolti a sminuire il radicamento storico delle popolazioni arabe in Palestina e a valorizzare la profondità dell’insediamento ebraico. Eviterei, tuttavia, di boicottare i ricercatori israeliani in quanto tali: al contrario, penso sia importante sostenere la posizione di chi in Israele, nonostante le formidabili pressioni governative, è riuscito a difendere la propria autonomia scientifica e la propria onestà intellettuale, battendosi, dall’interno, contro il genocidio in atto. La sola ipotesi in cui mi pare giustificato il boicottaggio dell’istituzione in quanto tale (e quindi degli studiosi che vi operano) è quello delle università che hanno sede nei territori palestinesi occupati, com’è per esempio il caso dell’università di Ariel.

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