ABSTRACT: L’articolo in questione intende analizzare la nuova proposta di legge inerente alla formazione obbligatoria dei Magistrati in tirocinio (MOT), dalla durata di quindici giorni, all’interno di un istituto penitenziario. La formazione dei magistrati rappresenta uno dei temi più delicati e significativi per garantire una giustizia umana, consapevolmente e realmente al servizio del popolo. La recente proposta ha sollevato un acceso dibattito pubblico, tra chi la considera un’occasione di formazione necessaria e chi teme che possa scaturirsi in una forma di condizionamento. Questo articolo nasce dal necessario desiderio di esplorare e comprendere le implicazioni di tale proposta, analizzando l’attuale percorso di reclutamento e formazione dei magistrati, e porsi l’interrogativo di cosa voglia dire conoscere prima di giudicare. Si tratta di una riflessione che pone le sue radici tra diritto, coscienza e mondo carcerario, al fine di giungere a una giustizia più consapevole e orientata al suo rigore più assoluto.
1. INTRODUZIONE
La proposta di legge, definita “Sciascia-Tortora” ha l’obbiettivo di arricchire la formazione dei magistrati ordinari in tirocinio (MOT). Si tratta di una proposta di legge che ha suscitato dibattito tanto negli ambienti giudiziari quanto nella società civile: si prevede per i magistrati in tirocinio un periodo obbligatorio di quindici giorni da trascorrere all’interno di un istituto penitenziario, come parte integrante del loro percorso formativo. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza concreta della condizioni carcerarie, colmando la distanza che intercorre tra chi è chiamato a giudicare e chi è colpito con la privazione della libertà personale.
La proposta nasce in un contesto in cui il carcere è diventato luogo di tensioni sociali, criticità strutturali e un crescente sovraffollamento, che mettono a dura prova la tenuta del sistema penale e detentivo, anche, in relazione al principio costituzionale inerente alla funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. Proprio da queste discrepanze e dalla struttura attuale del sistema detentivo, si sente l’esigenza di portare i futuri magistrati più vicini alla realtà carceraria, oggetto della loro valutazione nell’esercizio delle loro funzioni.
2. IL PENSIERO DI PIERO CALAMANDREI ALLA BASE DELLA GIUSTIZIA
Secondo quanto emerso dalla proposta di legge è necessario e incisivo richiamare il pensiero dell’illustre giurista e avvocato italiano Piero Calamandrei.
Nel 1948, in uno dei suoi celebri interventi in Parlamento, raccontava di un magistrato da lui molto stimato, Pasquale Saraceno, che aveva chiesto ai suoi superiori di poter trascorrere un periodo, come recluso e sotto falsa identità, in un istituto penitenziario per poter conoscere e toccare con mano la realtà dei detenuti. In uno dei suoi passi disse: “Bisogna vedere, bisogna starci, per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore, Pasquale Saraceno, che […] aveva chiesto ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi. Vedere! Questo è il punto essenziale”. Egli sottolineava l’urgenza di conoscere da vicino il dolore recluso dietro le mura e che cosa si cela nella realtà carceraria. Vedere con i propri occhi cosa attraversano i detenuti nel loro periodo di privazione della libertà personale e quali sono i loro risvolti. Per giudicare, è necessario conoscere e non è sufficiente apprendere solo attraverso manuali e codici: è necessaria una formazione che sappia farsi coscienza dell’aspetto umano, fatta di ascolto e contatto.

3. COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE?
Il disegno di legge n. 2060 presentata alla Camera dei Deputati in data 25 settembre 2024, si basa sull’integrazione del percorso formativo dei magistrati ordinari. Denominata “Sciascia-Tortora”, la proposta nasce nell’ambito delle iniziative del Comitato nazionale per il centenario della nascita di Leonardo Sciascia e il trentennale della morte di Enzo Tortora. In particolare, il testo affonda le sue radici nel lavoro elaborato il 22 novembre 2023, giornata conclusiva delle celebrazioni, durante la quale si è voluto proporre una nuova lettura verso una giustizia più consapevole e più giusta.
La proposta, sostenuta dall’associazione degli Amici di Sciascia, dalla fondazione Enzo Tortora, dall’associazione Italiastatodidiritto, dalla Società della Ragione e da +Europa, si compone di due articoli che vanno ad integrare la disciplina del tirocinio dei magistrati ordinari. L’idea risiede nella volontà di arricchire la formazione inziale dei magistrati, non solo dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche sotto l’aspetto umano, etico e culturale.
L’articolo 1 introduce modifiche al D.lgs. n. 160/2006, prevedendo che l’attività formativa preliminare e successiva al concorso in magistratura includa anche il diritto penitenziario e la letteratura dedicata al ruolo della giustizia come strumento di garanzia dei diritti fondamentali e di contrasto alle distorsioni dello Stato di diritto. Si tratta di un richiamo forte a un’idea di giustizia fondata sulla dignità della persona, sulla coscienza critica e sul rispetto reciproco.
Invece, l’articolo 2 introduce l’elemento di maggiore rilevanza. Si modifica l’articolo 20 del D.lgs. n. 26/2006, il quale, prevede che i magistrati ordinari in tirocinio svolgano un periodo non inferiore a quindici giorni di esperienza formativa in carcere, da svolgersi nel corso della sessione alla Scuola superiore della Magistratura (SSM). Tale periodo comprenderà anche l’approfondimento delle tematiche di mediazione dei conflitti e potrà includere il pernottamento nei luoghi di detenzione, secondo le modalità da definire con il Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e il Ministro della giustizia.
L’intento non è punitivo: è formativo nel vero senso più profondo del termine. Si vuole infatti favorire una conoscenza diretta del sistema penitenziario, delle sue criticità, delle condizioni materiali e psicologiche dei detenuti. L’obiettivo è fare in modo che il futuro magistrato acquisisca consapevolezza non astratta delle complessità carceraria su cui sarà chiamato a decidere. È vista come occasione per “arricchire il bagaglio di consapevolezza e conoscenza diretta a cui il magistrato potrà attingere nel corso del suo operato”.
La proposta, inoltre, si ispira anche all’esperienza francese della Scuola della magistratura di Bordeaux, dove i tirocinanti vivono alcuni giorni in carcere indossando l’uniforme dellapolizia penitenziaria, e richiama analoghi tentativi avviati in passato in Italia. Basti pensare che Valerio Onida, già Presidente della Corte costituzionale e primo Presidente della Scuola superiore della Magistratura, si fece promotore di stage formativi negli istituti penitenziari, sulla base della sua esperienza personale come volontario presso il carcere di Bollate.
In conclusione, come scrisse Leonardo Sciascia nel libro “A futura memoria” pubblicato da Bompiani nel 1989, “Un rimedio, paradossale quanto si vuole, sarebbe quello di far fare ad ogni magistrato, una volta superate le prove d’esame e vinto il concorso, almeno tre giorni di carcere tra i comuni detenuti. Sarebbe indelebile esperienza, da suscitare acuta riflessione e doloroso rovello ogni volta che si sta per firmare un mandato di cattura o per stilare una sentenza”.
4. COME SI DIVENTA MAGISTRATI: L’ITER FORMATIVO
La nomina a magistrato ordinario, nel rispetto dell’art. 106 Cost., si consegue mediante il superamento di un concorso pubblico per esami, attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 160/2006, che regolamenta i requisiti per l’ammissione, la fase della presentazione delle domande, la composizione e le funzioni della commissione di concorso e lo svolgimento delle prove scritte e orali. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità previste dal D.lgs. n. 26/2006. Il tirocinio si articola in un percorso della durata complessiva di diciotto mesi, suddivisi in sessioni di sei mesi presso la Scuola e di dodici mesi presso gli uffici giudiziari, le cui modalità sono definite con delibera del CMS, che tiene conto delle specificità delle diverse sessioni secondo quanto disciplinato dalla normativa primaria.
Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico individuate dal CSM attraverso le direttive formulate per ciascuna classe di concorso. Ad ogni modo, la sessione presso la scuola deve tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.
Di natura diversa, è la sessione che si svolge presso gli uffici giudiziari e si articola in tre periodi: il primo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale o monocratica, compresa la partecipazione alla Camera di consiglio, in maniera che sia garantita la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori.
Il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le Procure della Republica presso i tribunali, mentre l’ultimo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione.
La carriera nella magistratura ordinaria italiana prevede criteri mediamente fissi: ogni passaggio di grado è il risultato di una valutazione periodica da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo di autogoverno della magistratura che disciplina e controlla l’indipendenza, la professionalità e l’integrità dei magistrati.
Una volta superato il concorso pubblico per esami, i magistrati si dedicano alla scelta della propria funzione e della propria sede giudiziaria. In questa fase, i magistrati possono scegliere di intraprendere le seguenti funzioni: funzione giudicante (giudice) e funzione requirente (sostituto procuratore della Repubblica), svolgendo il ruolo del Pubblico ministero (PM).
Dopo circa quattro anni, il magistrato deve sottoporsi a una valutazione di professionalità, basata su parametri di merito e produttività. Il CSM valuta: l’imparzialità e la terzietà del magistrato, la qualità dei provvedimenti adottati, la capacità di rispettare i tempi processuali previsti dalla legge. Se la valutazione è positiva, il magistrato viene confermato di ruolo, potendo ambire a una progressione salariale e a nuove opportunità professionali.
Attualmente non è previsto nessun periodo formativo in istituti penitenziari, anche se alcuni tirocinanti, volontariamente, partecipino a progetti di osservazione penitenziaria. La proposta, quindi, mirerebbe a introdurre tale clausola nell’iter formativo dei magistrati.
5. ASPETTO ETICO E FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Alla luce di quanto affermato nella proposta di legge, molti si pongono un quesito fondamentale: sono davvero necessari quindici giorni in carcere per accrescere maggiormente la formazione di un magistrato? Oppure si rischia di generare un condizionamento che vada al di là dell’aspetto professionale? Proprio per questo è importante ricordare la delicatezza del tema e soprattutto il ruolo del magistrato, che deve essere imparziale, terzo, indipendente, e giudicare solo secondo diritto, non secondo compassione.
È fondamentale comprendere il valore che si cela dietro questa proposta e l’esperienza che ne potrebbe scaturire: il magistrato gode già di tutti i presupposti, culturali, normativi e deontologici, per esercitare con equilibrio e responsabilità la giurisdizione. Perché, allora, è necessario portare un’esperienza che porti la permanenza in un carcere? È un aspetto utile oppure rischia di trasformarsi in un atto simbolico piuttosto che pratico?
Comprendere e conoscere non significa giustificare, ma osservare da più vicino; ed è proprio così che la proposta sembra prendere questa direzione: affiancare alla formazione tecnica un’esperienza diretta del carcere, con il fine di avvicinare i futuri magistrati alla realtà della pena e delle sue sfumature. Siamo sicuri che questo non intaccherà l’indipendenza e l’equilibrio della magistratura?
6. CONCLUSIONI
La toga non è solo un simbolo, ma un impegno quotidiano che impone rigore, sacrificio, passione, responsabilità e consapevolezza.
Dietro ogni toga c’è una scelta consapevole. Non si tratta di potere, ma di servizio svolto con fermezza e disciplina. Come ricordava il magistrato Rosario Livatino, “La toga non è un abito da indossare, ma un impegno da onorare” e questo simboleggia il dovere etico e l’impegno costante verso la giustizia.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:
- Camera dei deputati – Documenti Camera, Proposta di legge n. 2060, presentata il 25 settembre 2024;
- Polizia Penitenziaria.it – “Presentata proposta di legge Sciascia-Tortora riforma magistratura ordinaria: previsto tirocinio in carcere”, 6 luglio 2025;
- Scuola Superiore della Magistratura – “L’organizzazione della formazione iniziale dei magistrati in Italia. Buone prassi del tirocinio presso la Scuola superiore della magistratura”;
- Lex Iuris – “La carriera da magistrato ordinario in Italia- Dritti al Punto”.