ABSTRACT: L’articolo analizza le responsabilità giuridiche internazionali legate all’uso della fame come strumento di guerra nella Striscia di Gaza, alla luce del diritto internazionale umanitario e penale. Attraverso l’esame delle norme delle Convenzioni di Ginevra, dello Statuto di Roma e della Convenzione sul genocidio, si evidenziano gravi violazioni attribuibili allo Stato di Israele e ai suoi vertici. Particolare attenzione è dedicata all’ostruzione degli aiuti umanitari e al recente mandato d’arresto internazionale richiesto contro il Primo Ministro Netanyahu.
1. FAME A GAZA: UNA CRISI UMANITARIA E GIURIDICA
Negli ultimi mesi, la Striscia di Gaza è divenuta l’epicentro di una crisi umanitaria estrema, aggravata dal protrarsi del conflitto armato e dal blocco sistematico degli aiuti. Le condizioni della popolazione civile sono allarmanti: fame diffusa, carenza di acqua potabile e bombardamenti continui rendono la sopravvivenza quotidiana un atto di resistenza. Nonostante le dichiarazioni ufficiali del Primo Ministro israeliano, che nega l’esistenza di una carestia, fonti autorevoli come l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC)5 documentano livelli di insicurezza alimentare propri delle fasi di carestia acuta.
Questo contributo analizza, in chiave giuridica e documentale, le implicazioni del blocco alimentare a Gaza secondo il diritto internazionale umanitario, il diritto penale internazionale e le norme sul genocidio, offrendo al lettore di Orizzonte Giuridico uno strumento di riflessione fondato su basi normative e fonti ufficiali.
2. LA FAME COME ARMA DI GUERRA: IL DIVIETO NEL DIRITTO UMANITARIO
L’art. 54 del Protocollo Addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 19771 sancisce il divieto assoluto di usare la fame come metodo di guerra. In particolare, vieta di attaccare, distruggere o rendere inutilizzabili beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile, come viveri, coltivazioni, bestiame, impianti idrici e opere di irrigazione, qualora tali condotte siano finalizzate a privare la popolazione del proprio sostentamento.
Questa disposizione, parte integrante del diritto consuetudinario, protegge i civili dai danni collaterali intenzionali della guerra, riaffermando la centralità del principio di distinzione tra combattenti e non combattenti. Il ricorso alla fame come arma colpisce indiscriminatamente, trasforma il bisogno primario in strumento di annientamento e costituisce, secondo numerose interpretazioni, una violazione grave del diritto internazionale umanitario.

3. BLOCCO DEGLI AIUTI A GAZA E VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA
Il sistematico impedimento all’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza è stato ampiamente documentato da ONG, organismi internazionali e fonti religiose. Convogli destinati alla popolazione civile, compresi quelli organizzati dalla Santa Sede e da enti religiosi locali, come il Patriarcato Latino di Gerusalemme, sono stati bloccati dalle autorità israeliane.
Tale condotta è in palese contrasto con l’art. 18 della IV Convenzione di Ginevra1, che riconosce protezione speciale agli ospedali civili e agli operatori umanitari, incluse le organizzazioni religiose. Papa Francesco ha denunciato pubblicamente il divieto sostanziale verso il Patriarca Pierbattista Pizzaballa di accedere alla Striscia per portare soccorsi7. Questi ostacoli, se deliberatamente imposti, aggravano il quadro delle violazioni e mettono in discussione il rispetto delle più elementari regole di protezione umanitaria.
4. AFFAMAMENTO INTENZIONALE E CRIMINI DI GUERRA SECONDO LO STATUTO DI ROMA
Le condotte descritte rientrano nella tipizzazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale2. In particolare, l’art. 8, par. 2, lett. b), punto xxv), definisce come crimine di guerra l’atto di affamare intenzionalmente la popolazione civile, impedendo l’accesso agli aiuti umanitari. L’articolo 7 configura come crimini contro l’umanità le condotte sistematiche o generalizzate contro civili, tra cui lo sterminio, la persecuzione e l’annientamento.
Nel maggio 2024, il Procuratore della CPI ha chiesto un mandato d’arresto nei confronti del Primo Ministro Benjamin Netanyahu6, proprio in relazione a queste ipotesi di reato. Anche se Israele non riconosce la giurisdizione della Corte, il valore giuridico e simbolico dell’atto ha scosso la comunità internazionale, creando un precedente di rilievo.
5. CONVENZIONE SUL GENOCIDIO E TRATTATI CON VALORE COSTITUZIONALE IN ISRAELE
Israele ha ratificato nel 1949 la Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 19483. In assenza di una costituzione scritta, tale Convenzione, recepita nell’ordinamento interno, assume valore di legge fondamentale. L’articolo II della Convenzione stabilisce che anche l’imposizione deliberata di condizioni di vita intese a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale può configurare genocidio, se accompagnata da dolo specifico.
Se dovesse emergere un intento sistematico di annientamento attraverso la fame, anche l’accusa di genocidio potrebbe essere formalmente sostenuta, con implicazioni di portata storica.

6. CONCLUSIONI: DIRITTO UMANITARIO E RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE
Le condotte documentate nella Striscia di Gaza, se confermate, delineano un quadro giuridico gravissimo: affamare la popolazione civile, ostacolare gli aiuti e colpire soggetti protetti dal diritto umanitario rappresentano violazioni multiple di norme fondamentali. L’azione della Corte Penale Internazionale e la pressione della comunità giuridica internazionale appaiono oggi più che mai necessarie per riaffermare il primato del diritto sulla forza.
Nel dibattito accademico e giuridico, è fondamentale continuare a denunciare le violazioni in corso e promuovere un linguaggio giuridico preciso e fondato, che restituisca centralità alla protezione della persona umana anche nei contesti più drammatici.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1. Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli Addizionali del 1977;
2. Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 1998;
3. Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, 1948;
4. ICRC, Customary International Humanitarian Law Database;
5. Integrated Food Security Phase Classification (IPC), Gaza Report 2024;
6. ICC Prosecutor’s Statement, maggio 2024;
7. Dichiarazioni ufficiali della Santa Sede e del Patriarcato Latino di Gerusalemme, 2023–2024.