ABSTRACT: Dalle ultime notizie emerse nel carcere di Prato, si rileva un quadro altamente inatteso e profondamente preoccupante: torture, stupri, cellulari non autorizzati e collusioni con il personale penitenziario. Si tratta di episodi che non solo mettono in forte discussione la legalità presente all’interno delle mura carcerarie, ma pongono seri interrogativi sullo stato attuale e critico del sistema penitenziario italiano. Questo elaborato intende analizzare, alla luce delle notizie emerse, le diverse garanzie costituzionali in ambito detentivo, ponendo l’attenzione sul ruolo effettivo della pena, sul rapporto tra sicurezza e rieducazione e sulla necessità di un’analisi morale della condizione del detenuto.
1. LA CASA CIRCONDARIALE “LA DOGAIA”: LE DISFUNZIONI EMERSE
Nel luglio 2025, la Procura della Repubblica di Prato ha evidenziato pubblicamente le risultanze di un’indagine drammatica: all’interno della casa circondariale “La Dogaia” erano avvenuti episodi di violenza sessuale, torture tra detenuti, traffici e detenzione illecita di dispostivi elettronici e droga, il tutto all’interno di un contesto segnato da una sostanziale assenza di controllo e da presunte collusioni con alcuni agenti della polizia penitenziaria.
Tra le vicende più allarmanti, è emerso un caso avvenuto e svoltosi nel settembre 2023, in cui un detenuto sarebbe stato stuprato e torturato per giorni da altri detenuti: percosse con oggetti, minacce, ustioni, fino al compimento di gesti ulteriormente estremi. Il tutto si sarebbe consumato nel silenzio delle istituzioni chiamate al controllo e alla supervisione dei detenuti. A ciò si aggiunge un dato ancora più allarmante: la circolazione di diversi video, su piattaforme social, inerenti ad atti di violenza all’interno della struttura carceraria.
Le perquisizioni condotte nel luglio 2025 hanno portato al sequestro di 41 telefoni cellulari, 3 SIM e un router WI-FI, a testimonianza di un clima di diffusa illegalità, come sottolineato dal procuratore Luca Tescaroli. Non si è trattato di episodi circoscritti, ma dall’emersione di un sistema gravemente alterato e disfunzionale, in cui la distinzione tra legalità e devianza interna risulta altamente compromessa. È stato evidente osservare come le responsabilità gestionali si intrecciano con fenomeni di profonda illeceità.
2. COSA PREVEDE LA LEGGE ITALIANA E LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DEI DETENUTI
L’art. 27, comma 3, della Costituzione italiana, che recita “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”, impone che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità, al fine di garantire le corrette condizioni detentive. Tale principio lo si riscontra nella disciplina dell’Ordinamento penitenziario, in particolar modo, con la Legge n. 354/1975 O.P. che definisce il trattamento dei detenuti e le modalità con cui lo Stato deve garantire la tutela della dignità umana anche all’interno degli istituti penitenziari.
L’art. 1 O.P. definisce sin dall’inizio che “il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. A tale disposizione si possono aggiungere e affiancare ulteriori discipline che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, come i seguenti:
- Il diritto al lavoro (art. 20 O.P.).
- Il diritto al servizio sanitario (art. 11 O.P.).
- Il diritto ad avere colloqui, corrispondenza e informazione (art. 18 O.P.).
- Il diritto all’istruzione e alla formazione professionale (art. 15 O.P.).
Per quanto concerne il diritto a mantenere rapporti con l’esterno, negli ultimi anni, si è affiancato anche il riconoscimento della dimensione affettiva e relazionale del detenuto: la recente giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 10/2024, si è pronunciata su uno dei temi più discussi in ambito penitenziario: il diritto all’affettività. La Corte ha dichiarato illegittimo il divieto, posto dall’art. 18 della Legge n. 354/1975, che stabilisce il divieto di colloqui intimi in carcere tra i detenuti e le persone loro legata da relazione affettiva, in assenza di motivi legati alla pericolosità e sicurezza. Tale divieto è stato definito “esageratamente afflittivo”. I rapporti famigliari e affettivi rappresentano un nucleo essenziale di ogni relazione sociale e, in filigrana, anche un elemento del percorso di risocializzazione della persona detenuta. Da questo è possibile dedurre che, quando una pena impedisce al condannato di esercitare e godere della propria affettività, si rischia di andare incontro ad una sua non conformità della finalità rieducativa.
Come ribadito dalla Corte costituzionale, i colloqui intimi possono essere negati solo se sussistono ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina. Proprio per questo, non essendoci problematiche di tale carattere, l’eventuale reclamo posto dal soggetto detenuto non può essere dichiarato inammissibile.

In particolare, si è giunti ad affermare che l’assenza di spazi dedicati a garantire l’intimità con il partener può costituire un notevole pregiudizio dei diritti del detenuto, richiamando i parametri costituzionali degli artt. 2, 3, 13 e 27 e quelli sovranazionali enunciato all’art. 8 CEDU.
È importante ricordare che l’ordinamento prevede ulteriori strumenti di vigilanza e controllo: la figura del magistrato di sorveglianza, ex artt. 69 ss. O.P., con il compito di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti e intervenire in caso di violazioni, nonché, alla stessa stregua, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, istituito con il D.L n. 146/2013, convertito con modificazioni della Legge n. 10/2014, il quale dispone di poteri autonomi di accesso e ispezione presso ogni luogo di detenzione. Si tratta di un’autorità di garanzia indipendente a cui la legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della propria libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell’autorità giudiziaria, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell’autorità pubblica o di chi ne detiene il potere.
Le numerose violazioni emerse costituiscono non solo un fallimento della funzione rieducativa, ma una diretta violazione della legalità costituzionale. Proprio alla luce di quanto emerso, è il principio stesso, rubricato all’art. 27 Cost., a risultare non garantito, trasformando la pena in uno spazio sospeso di diritto, dove le garanzie perdono progressivamente di efficacia e lo Stato cede al suo ruolo di garante.
3. DEGRADO E FALLIMENTO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA
Il carcere di Prato si è mostrato come simbolo di un modello penitenziario degradato.
Le diverse collusioni, la circolazione di cellulari e la registrazione di video di torture sono l’espressione di un sistema che ha perso il proprio controllo, ma allo stesso tempo perso il suo obbiettivo primario.
In questo scritto è importante citare anche Alessandro Margara, magistrato, autore della riforma penitenziaria e della Legge Gozzini, affermava che “non può esserci rieducazione dove non c’è umanità”; ed è proprio così che il carcere di Prato mostra un sistema penitenziario che, anziché risocializzare, produce disgregazione, annienta l’identità e la personalità del detenuto e consente dinamiche di sopraffazione.
4. PENA, EGUAGLIANZA ED ETICA
La Costituzione, sempre all’art. 3, tutela sia l’eguaglianza formale, cioè l’uguaglianza davanti alla legge, sia l’eguaglianza sostanziale, vedendo l’impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economico e sociale che ostacolano e limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione del Paese.
Proprio in questo contesto, entrambe le dimensioni, poc’anzi citate, si intersecano tra di loro. L’eguaglianza formale prevede che ogni individuo, anche se in stato di detenzione, continui a godere dei propri diritti fondamentali, come il rispetto della salute, della dignità e delle relazioni personali. È proprio qui che lo Stato ha il dovere di intervenire e garantire la massima sicurezza e protezione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali.
Mentre, l’eguaglianza sostanziale vede lo Stato nella maggiore garanzia di tutela: un detenuto ha gli stessi strumenti di protezione? Ha il giusto percorso di reinserimento nella società? Da come si evidenzia dalle ultime indagini svolte sembra ancora un sistema lontano e retrogrado.

Eticamente parlando, il carcere rappresenta il luogo più delicato tra potere e umanità. Qui la legge non solo esiste, ma cerca di adattarsi con le sue sfaccettature a un sistema sempre più complesso. La pena può essere giusta solo se si riconosce nel soggetto, autore di condotte criminose, titolare di diritti e di tutela che meritano di essere riconosciuti nella loro interezza e non dimenticati nelle mura di una cella.
Infine, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (EDU), afferma che lo Stato resta il responsabile per quanto concerne la situazione carceraria di un detenuto. Ed è proprio qui che il principio di eguaglianza deve emergere ed essere rispettato, anche nei confronti di chi ha commesso un errore.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- Procuratore Luca Tescaroli, Procura della Repubblica di Prato, Comunicato stampa ufficiale, luglio 2025;
- Norme sull’ordinamento penitenziario (OP), Legge 26 luglio n. 354/1975;
- Art. 3 Convenzione europea per i diritti dell’uomo CEDU;
- Inchiesta carcere Prato, anche stupri e torture tra detenuti. La Procura “episodi agghiaccianti”, 8 luglio 2025 – ANSA;
- Alessandro Margara, La giustizia e il senso di umanità, Fondazione Michelucci Press, dicembre 2015;
- L’affettività in carcere, DirittoConsenso, marzo 2025.